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Corpo di polizia municipale

1. Enti locali – Corpo di polizia municipale – istituzione – entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune

2. Enti locali – soppressione del Settore “Polizia Urbana ed Annona” – inserimento delle unità operative che lo componevano nel settore “Segreteria ed Affari generali” – deliberazione del consiglio comunale – illegittimità

 Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 27 agosto 2012, n. 4605

1. Con la istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del comune (un Corpo, appunto, a somiglianza del corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un comandante (anch’egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (Cons. Stato, sez. V, 4.9.2000, n. 4663).

2. È illegittima la deliberazione con la quale il consiglio comunale ha approvato la nuova pianta organica, disponendo la soppressione del Settore “Polizia Urbana ed Annona” e l’inserimento delle unità operative che lo componevano nel settore “Segreteria ed Affari generali”, considerato che la polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia (nella specie come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura (Cons. Stato, sez., V. n. 4663/2000). È evidente che la dirigente del Corpo deve averne la responsabilità e rispondere direttamente al sindaco delle relative attività, senza l’interposizione di un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al Corpo di polizia municipale.


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