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Noleggio con conducente: ma le modifiche alla legge 21/92 sono entrate in vigore?

L’art.17 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 stabilisce che “All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2012».

Il comma 3 del citato art. 2 si limita a disporre che “…sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2012 (30 giugno prima della modifica), urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l’attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi”

In questa disposizione il legislatore sembrerebbe prorogare il termine per l’emanazione di un decreto per evitare pratiche abusive di questa attività ma non dichiara espressamente che è prorogato il termine di entrata in vigore delle modifiche della legge 21/92. La proroga ultima esplicita è stata data con il DPCM 25 marzo 2011 che ha prorogato fino al 31.12. 2011, mentre il D.L 83/2012 nella sostanza ripropone una proroga sull’applicazione delle modifiche alla legge 21/1992. La formulazione della nuova disposizione contenuta nel D.L. 83/2012 quindi lascia dubbi su cosa si intende prorogare.

Se, però si legge la relazione illustrativa contenente le “Motivazioni alla proroga”, pubblicata sul sito istituzionale del Governo, si legge che la proroga prevista dall’art.17 del D.L. 83/2012, che ha modificato i termini indicati nell’art.2, comma 3, del D.L. n. 40/2010 portandoli fino al 31 dicembre 2012, “(…) si rende necessaria al fine di evitare l’entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe da un’applicazione dell’articolo 29, comma 1-quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall’applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.”.

Conclusioni: una maggiore chiarezza sarebbe assai gradita in un settore così delicato come quello dei taxi e del noleggio con conducente.


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