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Turismo rurale: emanate nuove disposizioni

Gli operatori turistici possono trasformazione la propria attività di agriturismo in quella di turismo rurale, previa classifica, da parte delle Province regionali competenti per territorio. Lo stabilisce il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 20 gennaio 2012 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 8 del 24 febbraio 2012).
Condizione indispensabile è quella di avere già ottenuto l’autorizzazione alla data di entrata in vigore dell’art. 9 della Legge Regionale 11 maggio 2011, n. 7.
La categoria delle predette strutture ricettive verrà determinata secondo le disposizioni del decreto dell’Assessorato regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti n. 165 del 6 giugno 2002, con il quale sono stati definiti i requisiti per la classifica lo svolgimento dell’attività di turismo rurale.
Agli operatori turistici, già autorizzati alla data di entrata in vigore dell’art. 9 della Legge Regionale 11 maggio 2011, n. 7, limitatamente agli agri-campeggi, in alternativa all’adeguamento, è consentita la trasformazione in complessi turistico-ricettivi all’aria aperta.
Spetterà alle Province adottare il provvedimento di classificazione secondo le disposizioni previste dai predetti articoli della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo”.
Decorso infruttuosamente il termine previsto per l’ottenimento della classifica di cui al punto 3 dell’art. 5 della predetta legge, previa richiesta dell’interessato, l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, verificata la sussistenza e la regolarità degli atti propedeutici all’acquisizione della classifica, provvederà all’assegnazione della stessa.
Ogni provvedimento di classifica andrà notificato al soggetto richiedente, al comune competente per territorio ed all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
La documentazione relativa alla classificazione, già in possesso delle Province regionali, è ritenuta valida.
Nelle more della definizione della classifica, l’attività continuerà con la licenza già in possesso degli operatori.
A seguito della nuova classifica, ai sensi dell’art. 42 della Legge Regionale 26 marzo 2002, n. 2, i Comuni competenti per territorio rilasceranno l’autorizzazione amministrativa richiesta, o prenderanno atto della S.C.I.A. di cui all’art. 22 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10, revocando d’ufficio la precedente autorizzazione.
Fonte: La Gazzetta degli enti locali


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