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Apertura domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio

TAR Veneto, sez. III – Decreto 19 gennaio 2012, n. 33

ENTI LOCALI – ORDINANZA SINDACALE LIMITATIVA DELLA POSSIBILITÀ DI APERTURA DOMENICALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO – DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 6.12.2011, N. 201 (C.D. DECRETO SALVA ITALIA), CONVERTITO NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214, CHE HA MODIFICATO L’ART. 3, COMMA 1, LETT. D-BIS, DEL D.L. 4.7.2006, N. 223, CONVERTITO IN LEGGE – EFFICACIA – VA SOSPESA

Va sospesa l’efficacia dell’ordinanza sindacale limitativa della possibilità di apertura domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio, considerato che il danno derivante alla società ricorrente dalla chiusura dell’attività di vendita al pubblico i giorni di domenica ha i requisiti della estrema gravità ed urgenza, tale da non poter attendere la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare, prevista per il giorno 22 febbraio 2012; inoltre, comparando il danno derivante ai vari interessi coinvolti, appare prevalente quello derivante agli esercizi strutturati per l’apertura anche domenicale e alla relativa clientela. Ad un primo sommario esame ed inaudita altera parte, il ricorso non appare sfornito di elementi di fondatezza, in specie con riferimento all’appartenenza delle materie della concorrenza e della prestazione dei servizi essenziali alla competenza esclusiva dello Stato e all’applicazione dei principi comunitari nelle stesse materie; competenza e principi che – dopo l’emanazione del D.L. 6.12.11 n. 201 (c.d. Decreto Salva Italia), conv. nella legge 22.12.2011, n. 214, che ha modificato l’art. 3, c. 1°, lett. d-bis, del D.L. 4.7.2006 n. 223, conv. in legge – prevedono, tra l’altro, che le attività commerciali siano svolte senza il limite dell’ “obbligo della chiusura domenicale” (cfr. anche C.d.S., V, ord. n. 6297/11).


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