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Commercio aree pubbliche: un parere dell’antitrust

Antitrust – COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (20/10/2011)

BOLLETTINO N. 41 DEL 31 OTTOBRE 2011 33
AS876 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Roma, 20 ottobre 2011
Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dello Sviluppo Economico
Presidente della Regione Lazio
Sindaco del Comune di Roma
Presidente della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Presidente della Conferenza Stato Città e Autonomie Locali

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità), nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza derivanti da alcune disposizioni relative all’esercizio dell’ attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
L’art. 28 del Decreto Legislativo n. 114/98 (c.d. “Decreto Bersani”) recante la “riforma della disciplina relativa al settore del commercio” prevede al comma 1 che “Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante”. Ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, l’esercizio di tale attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L’autorizzazione alla vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale. Ai sensi del comma 12 “Le regioni […] emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione […] nonché […] i criteri per l’assegnazione dei posteggi”. Infine, il comma 15 prevede che sia il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, a stabilire l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie.
La Legge della Regione Lazio n. 33/99, con riferimento alla durata delle concessioni, riprende quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 114/98, ma introduce la possibilità di un meccanismo di rinnovo. L’art. 37, rubricato “Condizioni per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche”, prevede, infatti, che “Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni, rinnovabile;
b) in forma esclusivamente itinerante su qualsiasi area […]”. Inoltre, nel Comune di Roma, il Regolamento delle attività commerciali delle aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35/06 (di seguito, Regolamento Comunale) stabilisce, all’art. 3, che “Le autorizzazioni-concessioni per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio hanno validità decennale e sono tacitamente rinnovate”.
L’Autorità intende in queste sede richiamare il principio, espresso in più occasioni, in base al quale la durata delle concessioni deve essere fissata proporzionalmente ai tempi di ammortamento degli investimenti effettuati dal soggetto aggiudicatario. La previsione di un termine eccessivamente ampio, infatti, è suscettibile di ingessare il mercato “rendendo più difficoltoso l’ingresso da parte dei nuovi operatori a detrimento della qualità dell’offerta” e determinando, di conseguenza, una cristallizzazione degli assetti esistenti nel mercato di riferimento.
Pertanto, la previsione da parte dell’art. 28 del Decreto Legislativo n. 114/98 di una durata decennale della concessione appare un termine eccessivamente lungo, anche tenuto conto della natura dell’attività che il soggetto aggiudicatario andrà a svolgere (commercio su aree pubbliche), la quale non richiede particolari investimenti, e si pone in contrasto con gli obiettivi di liberalizzazione e di apertura alla concorrenza perseguiti dallo stesso Decreto.
Ancor più ingiustificata dal punto di vista concorrenziale appare la previsione di qualsiasi meccanismo di rinnovo delle autorizzazioni che sia suscettibile di aggravare l’irrigidimento del mercato, perpetuando la posizione degli operatori già esistenti e non consentendo l’alternanza dell’offerta in questo settore commerciale. A questo proposito, l’Autorità ritiene opportuno richiamare l’attenzione sull’esigenza di evitare che i provvedimenti regionali di attuazione del Decreto Legislativo n. 114/98 introducano restrizioni della concorrenza, quali quella sulla rinnovabilità delle concessioni, che non appaiono strettamente giustificate da esigenze di interesse generale di tutela degli assetti urbanistici e dei consumatori; a maggior ragione, tale considerazione deve valere per la regolamentazione adottata a livello comunale, che nel caso di specie prevede addirittura il rinnovo tacito.
L’Autorità auspica, pertanto, una modifica in senso pro-concorrenziale della legge nazionale nell’ottica di limitare nel tempo la durata della concessione del posteggio secondo criteri proporzionati agli investimenti necessari per operare nel settore; auspica inoltre che la disciplina, a livello regionale e comunale, delle modalità di rilascio e di rinnovo di tali concessioni sia ispirata ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, ed escluda qualsiasi forma di automatismo che, introducendo significative barriere all’ingresso di nuovi operatori sul mercato, abbia l’effetto di avvantaggiare operatori già presenti.

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà


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