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Esercizi commerciali ed esercizi pubblici: orari liberalizzati nelle città turistiche dal 1.1.2012

L’art.35, commi 6 e 7 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111, ha introdotto nell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (cosiddetto decreto legge Bersani), la lettera “d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte;”.
Se la nuova lettera d.bis) si legge nel contesto del citato art.3, comma 1, del decreto legge Bersani, la disposizione stabilisce che:
“Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (…)
d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte;”.
La completa liberalizzazione quindi degli orari nelle località turistiche o città d’arte si applica non solo per gli esercizi commerciali, ma anche agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.
Ma …. e i rumori, gli schiamazzi delle centinaia di giovani fuori dai locali….. come si gestiscono se gli esercizi pubblici di somministrazione, qualora inclusi negli elenchi regionali delle città turistiche e d’arte, non hanno più alcun obbligo di chiusura? La nuova norma ha carattere sperimentale ed inoltre il comma 7 del citato art.35 precisa che “Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012”.
Occorre quindi attendere la data del 1° gennaio 2012 per la piena entrata in vigore di questa liberalizzazione, sperando che le regioni nell’aggiornare le loro disposizioni diano indicazioni precise nel caso in cui una località sia turistica limitatamente ad alcune parti del territorio.


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