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Controlli nelle attività commerciali: solo se programmati dal SUAP

Il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 recante “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011, all’art.7 prevede alcune misure per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, precisando quanto segue:

• comma 1, lettera a) – esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;
• comma 2 – in funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare introdotte le seguenti disposizioni:

a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell’esercizio delle attività delle imprese di cui all’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE recante “Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”, nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo nei riguardi di tali imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell’attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:

1) a livello statale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell’INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell’inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi già consolidata, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguono gli accessi in borghese;

2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all’ articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio;

3) gli accessi sono svolti nell’osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;

4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;

5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;

b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei principi di cui all’ articolo 117, comma 2, lettere e), m), p), r) della Costituzione nonché dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

E’ evidente che la norma non si limita all’ambito del controllo di natura fiscale ma a tutti gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa effettuati anche dalla Polizia Locale, ad eccezione di quelli di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a quelli funzionali alla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Da una prima lettura di queste norme sembrerebbe non potersi più effettuare, fatti salvi detti casi, ispezioni di cui all’art.13 della legge n. 689/81, se non nell’ambito di un’attività di programmazione dei SUAP, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari per coloro che non si attengono a queste disposizioni, anche quando a seguito di detti accessi vengano accertate violazioni amministrative.

Ritengo che la norma, così scritta, abbia superato l’intenzione del legislatore imbrigliando il controllo di polizia commerciale in un’attività programmata che non gioca certamente a favore della tutela del consumatore ma neanche di quelle imprese che svolgono la loro attività ogni giorno nel rispetto delle regole e non solo nel giorno di controllo programmato; non va dimenticato infatti che con l’accesso agli atti ogni impresa può essere a conoscenza degli atti di programmazione.

In attesa di adeguate indicazioni ministeriali e regionali ritengo opportuno consigliare i colleghi della Polizia Locale di astenersi temporaneamente da controlli di natura amministrativa in forma di accesso presso le imprese per non incorrere in sanzioni disciplinari e nella richiesta di risarcimento danni. Si informa di aver attivato gli opportuni canali perché la questione sia valutata anche in sede ANCI e di conferenza Stato-Regioni.


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