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Piemonte: sanzioni per inosservanza dell’obbligo di chiusura festiva

Risoluzione 8 novembre 2010, Prot. 8436/DB1701 Regione Piemonte – Direzione Commercio Sicurezza e Polizia Locale – Settore Programmazione del Settore terziario commerciale

Richiesta chiarimento in merito all’applicazione delle sanzioni previste dall’All. A della D.G.R. n. 9-750 del 05/09/2005 per media struttura di vendita – inosservanza dell’obbligo di chiusura festiva.

Con e-mail del 27 ottobre 2010 – ns. prot. n. 8128/DB1701 del 27 ottobre 2010 – il Comune suindicato richiede un parere in merito all’oggetto suindicato.

A tale proposito è opportuno rammentare che:

1) le violazioni in materia di inosservanza dell’obbligo di chiusura festiva sono punite dall’art. 8, comma 2 bis – L.R. 28/1999 che prevede una sanzione amministrativa variabile da Euro 500,00 a Euro 20.000,00, da graduarsi in base ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 05/09/2005, n. 9-750. Si tratta, nella fattispecie, di sanzioni il cui importo edittale deve essere determinato in maniera “proporzionale”; inoltre, non essendo presente un importo minimo, il minimo ed il massimo si identificano entrambi nell’importo calcolato proporzionalmente e, di conseguenza, il pagamento in misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo; 2) l’art. 16 della legge 689/81 stabilisce che è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito, il minimo della sanzione edittale. Nel caso di cui trattasi non è stabilito un minimo edittale, ma un solo importo calcolato proporzionalmente. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata: “In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento in misura ridotta, che l’art. 16 – L. 24 novembre 1981 n. 689 – prevede sia effettuato con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della pena edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, trova applicazione anche quando si tratti di una sanzione determinata in misura fissa , nel qual caso, tuttavia, il minimo ed il massimo edittale si identificano entrambi in detta misura fissa , e di conseguenza il pagamento in misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta .” (Cassazione civile , sez. lav., 12 maggio 2005 , n. 9972).

A tale conclusione, del resto, si arriva altresì dalla lettura dell’art. 3, comma 1, lett. b) della D.G.R. 05/09/2005, n. 9-750.

Ciò premesso, nel caso di specie, la sanzione edittale corrispondente ad una superficie di vendita di 2.500 mq. in un comune superiore ai 10.000 abitanti sarà di Euro 6.000, come da tabella ex art. 1 DGR 05/09/2005, n. 9-750.

Bisogna a questo punto calcolare l’importo edittale della sanzione proporzionale relativamente ad una media struttura di 1.550 mq di superficie di vendita, con la proporzione 6000 : 2500 = X : 1550, per cui si avrà X=6000×1550:2500=3.720 che corrisponde alla sanzione edittale per 1550 mq. di superficie di vendita.

Applicando ora l’art. 16 della legge 689/1981 (espressamente richiamato all’art. 3, comma 1, lett. b), della DGR), si avrà:

3740 : 3 = 1. 240,00 che rappresenta l’importo da pagare in misura ridotta, pari ad 1/3 dell’importo edittale della sanzione proporzionale, che i responsabili della violazione avranno facoltà di pagare entro 60 giorni.


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