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Emilia Romagna: sanzioni in materia igienico sanitaria

La Regione Emilia Romagna, con parere n. 9888 del 17 gennaio 2011,  fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’art.5 della legge regionale n. 21 del 1984 come modificato dalle leggi regionali n. 4 e 7 del 2010, precisando che la competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative spetta all’azienda USL, benché la funzione regolatrice e dunque la fattispecie soggetta a sanzione possa essere prevista in un atto locale, sia esso un  regolamento oppure un’ordinanza sindacale o dirigenziale. In nessun caso un’autorità politica (ad esempio il Sindaco) può essere legittimata all’irrogazione di una sanzione amministrativa; qualora non venga espressamente individuato un responsabile del procedimento, la norma esplicita – in applicazione dei principi ormai consolidati nel nostro ordinamento, dalla legge n. 241 in avanti -, che l’autorità competente è il responsabile dell’ufficio.


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