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Installazione di distributori automatici di merci all’interno degli stabilimenti balneari

Il giudizio riguarda sostanzialmente, l’applicabilità della disciplina della legge n. 112/1991 alla fattispecie della installazione di distributori automatici di merci all’interno degli stabilimenti balneari. Con il provvedimento impugnato, in particolare, il Comune ricorrente aveva ritenuto necessario il rilascio di apposita autorizzazione comunale, aggiuntiva rispetto al nulla osta dell’autorità demaniale. Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 2214/2010 ha ritenuto, invece, che la citata disciplina fosse applicabile alle sole aree demaniali a uso pubblico, e non anche a quelle date in concessione.Come spiega la decisione, il regime dell’autorizzazione al commercio, di cui alla legge n. 112/1991, si applica alle sole aree destinate a uso pubblico e tra queste rientra quella parte di demanio marittimo che conserva integralmente la destinazione ad uso pubblico in quanto totalmente libera. Nel caso in esame poi, i distributori automatici erano collocati all’interno delle cabine di servizio degli stabilimenti balneari, all’interno, quindi, di un manufatto non demaniale, situato nel complesso dello stabilimento privato, anche se su terreno demaniale dato in concessione. Viene, quindi, a mancare il presupposto dell’area pubblica, necessario per l’applicazione della legge n. 112/91 e si rientra, invece, nella distribuzione al pubblico di merci svolta in aree private per mezzo di apparecchi automatici.

Consiglio di Stato sez.V 20/4/2010 n. 2214


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