Subingresso: non sussiste se non esiste il titolo originario

13 Febbraio 2014
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Il Consiglio di Stato, sez V, con la sentenza n. 411/2014,  ha accolto un ricorso sostenendo che il subingresso, essendo un titolo ontologicamente derivato, presuppone necessariamente la giuridica sussistenza e validità di un titolo originario. “Pertanto, nell’assenza del secondo, neppure il primo può validamente sussistere. E su tale elementare principio giuridico, è appena il caso di rilevarlo, non può di certo incidere qualsivoglia interpretazione contrattuale o accordo intercorso tra soggetti privati. In secondo luogo, è privo del benché minimo pregio giuridico il tentativo di giustificare il subingresso in questione, in ragione di un accordo asseritamente intercorso tra le parti per trasformare l’oggetto di un laboratorio da pasta all’uovo a gelateria-yogurteria.

Una cosa, infatti, sono gli impegni che privati intendano assumere per il futuro in sede contrattuale, altra cosa sono gli inderogabili requisiti che un titolo di natura pubblicistica deve possedere all’atto della sua formalizzazione, per poter validamente sussistere e spiegare i propri effetti.”.