TAR Toscana – Divieto per i cani di accesso nei parchi pubblici

19 Maggio 2017
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Il Tar Toscana, con sentenza 16 maggio 2017, n. 694, ritiene illegittima l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente che vieta l’accesso di cani, anche accompagnati dai rispettivi conducenti, ad un parco pubblico ove sia mancato l’accertamento di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica.

Il Tar ha ricordato che l’esercizio, da parte del sindaco, del potere extra ordinem presuppone il requisito della necessità di un intervento immediato, al fine di rimuovere uno stato di grave pericolo per l’igiene e/o la salute pubblica e caratterizzato da una situazione eccezionale e/o imprevedibile da fronteggiare per mezzo di misure straordinarie di carattere provvisorio e, pertanto, non adeguatamente contrastabile tramite l’utilizzo degli ordinari mezzi di carattere definitivo previsti dall’ordinamento giuridico. Le ordinanze contingibili e urgenti, derogando al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, impongono la precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge.

Nel caso all’esame del Tar il provvedimento impugnato, oltre a non recare alcuna indicazione in ordine ai suoi limiti temporali di efficacia, non è sorretto da una adeguata istruttoria in ordine all’esistenza effettiva di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica, tale evidentemente non potendo considerarsi la mera rilevazione di “escrementi canini in ambito urbano comunale”

Per completezza il Tar ha ricordato che la Regione Toscana, con la legge n. 59 del 2009 ha disciplinato la “tutela degli animali” da affezione, stabilendo all’art. 19 che “ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali”. Stabilendo al secondo comma che è vietato l’accesso ai cani solamente “in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, qualora a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto”.