Totem per gioco a distanza: il parere dell’AAMS

L’Amministrazione autonoma monopoli di stato, con circolare prot. n.1325 del 3 maggio 2010, ha fornito alcune precisazioni per gli apparecchi per la raccolta a distanza di giochi pubblici. Per l’AAMS il fenomeno dell’utilizzo di apparecchi terminali collegati alla rete internet, installati presso esercizi pubblici, attraverso cui effettuare anche gioco a distanza, è in rapidissima espansione e determina la necessità di fornire le prime considerazioni in ordine all’installazione e all’utilizzo di questi apparecchi all’interno non solo di esercizi pubblici, quali bar, centri commerciali o aree aperte al pubblico ma, anche, in circoli o associazioni private.
Si rammenta che già le associazioni di categoria, che tutelano gli interessi delle imprese che offrono il gioco tramite gli apparecchi di cui all’art.110, commi 6 e 7, del TULPS avevano inviato una richiesta di chiarimenti al Ministero dell’Interno e il 6 ottobre 2009 è stata presentata, nella seduta della Camera n. 227, un’interrogazione a risposta immediata al fine di conoscere il parere del Ministero dell’economia e delle finanze sulla liceità dei “Totem” quando sono installati in locali aperti al pubblico. Il Ministero ha risposto che:

• l’unica disposizione che disciplina i«Totem» è quella di cui all’articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b) del D.L. 203/2005;

• la raccolta a distanza di giochi pubblici attraverso l’utilizzo di «Totem» risulta, al momento, espressamente disciplinata solo relativamente alle scommesse a quota fissa e, in tale ambito, solo all’interno delle Agenzie, negozi e corner di scommesse ed ovviamente esercitata solo ed esclusivamente da soggetti concessionari del gioco;

• al di fuori di questa ipotesi la detenzione e l’utilizzo di apparecchiature telematiche per lo svolgimento e la raccolta a distanza dei giochi pubblici, in luoghi diversi dalle sedi autorizzate, è vietata;

• l’installazione di «Totem» presso esercizi pubblici (quali bar o negozi assimilati) per effettuare giochi di abilità a distanza configura sempre un’attività illecita, poiché il loro utilizzo è effettuato al fuori di una specifica ed espressa previsione che ne legittimi l’installazione;

• in tali circostanze, la condotta degli esercenti che detengono tali apparecchiature nel proprio esercizio commerciale, mediante le quali gli avventori possono giocare giochi on line, configura l’ipotesi del reato di intermediazione, già vietata e sanzionata dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e, da ultimo, dall’articolo 24 della legge Comunitaria 2008.
L’AAMS, nella circolare in argomento, ribadisce le medesime conclusioni:

• la vigente normativa non consente l’installazione e l’utilizzo presso esercizi pubblici di apparecchi terminali, strutturati nella forma di “totem” e collegati alla rete internet, per effettuare gioco a distanza, salvo eventuale autorizzazione di AAMS rilasciata sulla base di specifica disposizione disciplinante la materia;

• in mancanza della suddetta autorizzazione da parte di AAMS, l’installazione e l’utilizzo, nei predetti esercizi, di tali apparecchi terminali per consentire l’accesso a siti di gioco, leciti o illeciti, integra un’ipotesi di intermediazione nella raccolta di gioco, ai sensi dell’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

• qualora l’installazione e l’utilizzo dei totem telematici presso esercizi pubblici abbia ad oggetto collegamenti a siti di concessionari, si applicano, altresì, ai concessionari stessi, sulla base della sussistenza del rapporto che li lega ai titolari dell’esercizio pubblico, le sanzioni previste dalle relative convenzioni di concessione.

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