Violazioni al T.U.L.P.S.

Articolo T.U.L.P.S.

 

Articolo 68 – Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

TITOLO III – Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici

Capo I – Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita’ produttive o ufficio analogo. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

 

Violazione

 

Pubblico spettacolo con capienza superiore alle 200 persone senza autorizzazione

Dava in luogo pubblico (o aperto o esposto al pubblico) accademie, feste da ballo, corse di cavalli o altri simili spettacoli o trattenimenti senza la prescritta autorizzazione/autorizzazione più comunicazione/autorizzazione più SCIA (vedi nota f)

 

 

Sanzioni

 

  • sanzione pecuniaria: da € 258 a € 1.549
  • pagamento in misura ridotta:  non ammesso
  • sanzioni accessorie: cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni

 

Atti da Redigere

 

  • verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
  • verbale di accertata violazione
  • comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
  • ordinanza di cessazione dell’attività

 

Note Operative

 

a) La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la prescritta licenza (sent. n. 142/67) e nella parte in cui prescrive l’obbligo della licenza per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico non indetti nell’esercizio di un’attività imprenditoriale (sent. n. 56/70).
b) Nell’art. 68 del T.U.L.P.S., le parole “rappresentazioni cinematografiche e teatrali” sono state abrogate dall’art.164 del d.lgs. n. 112/98.
c) Della contravvenzione dell’art. 666 del c.p. rispondono soltanto i soggetti che effettivamente hanno curato l’organizzazione dello spettacolo o trattenimento pubblico.
d) L’art. 666 del c.p. è stato depenalizzato dall’art. 49 del d.lgs. n. 507/99.
e) Per il disposto dell’art. 3, commi 7-13, della legge n. 94/2009, nelle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti, è autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo. L’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche. È vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica (casi nn. 1-5 a pag. 525 e ss.).
f) Il d.lgs. n. 222/2016, Tabella A, sezione 5, voci n. 79 e 80, prevede per l’avvio dell’attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone, ovvero in locali aperti al pubblico in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività, il regime amministrativo:
• dell’autorizzazione, senza utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
• dell’autorizzazione più la comunicazione di impatto acustico, con utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali senza superare le soglie della zonizzazione comunale;
• dell’autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione, in quanto oltre all’istanza per lo spettacolo va richiesto il nulla osta di impatto acustico con documentazione presentata da tecnico competente in acustica.
In caso di locali sia privati che pubblici, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico, si applica il regime amministrativo dell’autorizzazione per l’attività di spettacolo più la SCIA per prevenzione incendi che è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

 

Autorità amministrativa competente

 

Sindaco

 

Devoluzione dei proventi

 

Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi

 

 

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