Veneto: SCIA per attività di acconciatore ed estetista

30 Settembre 2010
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La regione Veneto con nota informativa del 15 settembre 2010 prot. 485545 , “ in attesa di comprendere l’effettiva portata innovativa del novellato art.19 della legge n. 241/90” fornisce alcuni chiarimenti riferiti al regolamento tipo comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e percing approvato con DGR n. 440 del 23 febbraio 2010.
Nella nota informativa, chi scrive, ritiene “preoccupante” la conclusione “ infine considerati i termini ristretti in cui è possibile effettuare i controlli (60 giorni dalla presentazione della SCIA) si suggerisce di valutare anche opportunità di prevedere nel proprio regolamento che la SCIA debba essere completa e regolare sin dalla presentazione senza alcuna possibilità di integrazione postuma, pena la sua inammissibilità”.  Questa disposizione, che i comuni dovrebbe assumere inserendola nel proprio regolamento comunale, sembra non rispondere alla norma del novellato art. 19 della legge n. 241/90 che al comma 3 stabilisce “L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni”.  Dal tenore di questa disposizione, l’amministrazione comunale dovrebbe nei 60 giorni invitare l’interessato a regolarizzare la SCIA, se presentata non completa, entro un termine non inferiore a 30 giorni: tenuto conto che la SCIA ha efficacia immediata, la dichiarazione di inammissibilità giungerebbe ad un’attività che ha già iniziato l’attività.