Video-giochi e slot-machine  – Disciplina degli orari

Consiglio di Stato 1/8/2015, n. 3778
Orari di utilizzo dei video-giochi e slot-machine posti all’interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi.

1. L’art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000 è una statuizione di carattere generale, nel cui ambito non vi sono ragioni preclusive a ritenere rientrante anche il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati (Cons. Stato, n. 3271/2014; ordinanze n. 2133, n. 996/2014 e n. 2712/2013; TAR Lombardia, Brescia, n. 1484/2012; TAR Campania, n. 2976 del 2011; TAR Lazio, n. 5619/2010). Anzi la Corte costituzionale ha riconosciuto una maggiore estensione a tale potere anche in ordine alle limitazioni della distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, rilevando la sua riconducibilità alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al comune le relative funzioni. A tal fine ha richiamato la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, n. 2710/2012), secondo cui l’esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti. A fronte di un tale ampliamento di prospettiva, a ben maggior ragione non può disconoscersi quindi la sussistenza del potere sindacale in un ambito più limitato quale quello di cui alla controversia in esame, in cui oggetto del giudizio sono semplicemente gli orari di apertura delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli apparecchi durante l’orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati.

2. È legittima l’ordinanza del Sindaco nella parte in cui ridisciplina, in senso più restrittivo, gli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di scommesse, aggiungendo anche l’ulteriore limite degli orari di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all’interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi, in quanto la competenza del questore ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale e quindi le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell’art. 117, comma 2, lett. h), della Costituzione. Così pure vanno disattese le dedotte violazioni dell’art. 41 Cost. per lesione della libertà costituzionale di iniziativa economica ed imprenditoriale, ribadita ed ampliata anche con il d.l. 138/2011, convertito in legge 148/2011 e, sotto un diverso profilo, quelle in riferimento all’asserita competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.). In realtà la formulazione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, preordinato ad “armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti” consente un intervento ad ampio spettro da parte del sindaco anche in ordine alla disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco a tutela delle fasce più deboli della popolazione, ivi compresi in primis gli adolescenti, in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia, i quali, anche se non espressamente indicati negli impugnati provvedimenti, sono i destinatari principali tutelati con le impugnate ordinanze sindacali come facilmente desumibile dalla disamina dell’articolazione dell’orario di apertura delle sale giochi, ripartito in due categorie, periodo scolastico e non scolastico e con la fissazione di un orario di apertura più ristretto a partire dalle ore tredici durante l’anno scolastico con l’evidente e condivisibile finalità di arginare il fenomeno dell’evasione scolastica e di tutelare concretamente la salute delle fasce più deboli o più esposte della popolazione locale, cui sono tenuti anche i comuni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, quale interpretato dalla sentenza n. 220 del 2014 della Corte costituzionale.

3. È legittima l’ordinanza del sindaco – adottata in mancanza di indirizzi espressi dal consiglio comunale – nella parte in cui ridisciplina, in senso più restrittivo, gli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di scommesse, aggiungendo anche l’ulteriore limite degli orari di utilizzo (di accensione e di spegnimento) dei video-giochi e slot-machine, posti all’interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi. A fronte del comportamento omissivo dell’organo consiliare, non può condividersi l’assunto secondo cui tale carenza avrebbe precluso al sindaco di provvedere in subiecta materia. In realtà, l’approvazione di indirizzi espressi da parte del consiglio comunale avrebbe determinato soltanto una limitazione dell’ambito di discrezionalità sindacale in ordine all’adozione di tale tipologia di provvedimenti, dovendo tener conto anche delle indicazioni fornite dall’organo collegiale. Invece, la loro mancata approvazione, lungi dal paralizzare l’attività del sindaco, titolare del relativo potere di ordinanza, evenienza tale da configurare una palese violazione del principio costituzionale ex art. 97 Cost. di buon andamento della pubblica amministrazione, ha semplicemente comportato per l’organo monocratico un legittimo e più ampio esercizio della propria discrezionalità nell’individuazione delle misure ritenute più efficaci per il perseguimento delle suindicate finalità senza la fissazione di alcun vincolo da parte del consiglio.



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