Violazioni al T.U.L.P.S.

Articolo 109 – Degli esercizi pubblici

13 Maggio 2022
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Articolo T.U.L.P.S.

 

Articolo 109 – Degli esercizi pubblici

TITOLO III – Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo II – Degli esercizi pubblici
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalita’ delle persone alloggiate, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (2) (3)
——–
(1) Articolo sostituito dall’art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135.
(2) Comma sostituito dall’art. 40, DL 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214.
(3) Comma modificato dall’art. 5, DL 14/6/2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8/8/2019, n. 77.

 

 

Violazione

 

attività ricettive – omessa identificazione persone alloggiate

Quale esercente attività ricettiva (alberghi, strutture ricettive che forniscono alloggio in tende, roulotte, case e appartamenti per vacanze, attività di affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali) dava alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti

 

 

Sanzioni

 

  • sanzione penale: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206 (è ammessa oblazione ai sensi dell’art. 162-bis del c.p.)
  • sanzioni accessorie: nessuna

 

Atti da Redigere

 

 

  • annotazione attività di indagine
  • verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni,
  • comunicazione di reato
  • comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza

 

Note Operative

 

a) L’art. 109 del T.U.L.P.S. che contiene la disciplina della movimentazione dei clienti nelle attività ricettive è stato completamente riscritto dalla legge quadro di riforma del turismo 29 marzo 2001, n. 135 (ora abrogata dal d.lgs. n. 79/2011) e poi nuovamente modificato dall’art. 40 del d.l. n. 201/2011 conv. con mod. in l. 214/2011. La legge n. 135/2001 ha eliminato dall’art. 109 i commi 4 e 5 che prevedevano sanzioni amministrative, riportando le violazioni a questo articolo in ambito penale. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2005, si è espressa sulla legittimità costituzionale dell’art. 109 del T.U.L.P.S., nel testo sostituito dall’art. 8 della legge n. 135/2011. La Corte ha ritenuto che “l’obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall’art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d’impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all’autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell’albergo al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell’ambito dei compiti d’istituto individuati dall’art. 1 T.U.L.P.S.” e pertanto “non può dirsi frutto di scelta arbitraria o manifestamente irragionevole l’aver il legislatore, con la novella recata dall’art. 9 della legge n. 135 del 2001, ristabilito, in vista della suddetta esigenza di tutela della collettività, un differente e più rigoroso trattamento sanzionatorio in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dalla norma censurata”. In sintesi, la Corte, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 109 del T.U.L.P.S., nel testo sostituito dall’art. 8 della legge n. 135/2001, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, ha confermato che la violazione di questo articolo deve essere sanzionata penalmente dall’art. 17 del T.U.L.P.S.
b) L’art. 292 del reg. d’es. del T.U.L.P.S. stabilisce quali titoli sono equipollenti alla carta d’identità.

 

Autorità giudiziaria competente

 

Tribunale

 

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