Violazioni al T.U.L.P.S.

Articolo 69 – Spettacolo di burattini senza autorizzazione

14 Giugno 2022
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Articolo T.U.L.P.S.

 

Articolo 69

TITOLO III – Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo I – Degli spettacoli e trattenimenti pubblici

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto. (1) Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita’ produttive o ufficio analogo. (2)
———

(1) Funzione attribuita ai Comuni dal’1 gennaio 1978, dall’art. 19 del DPR 24/07/77, n. 616.
(2) Comma modificato dall’art. 7, DL 8/8/2013, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 7/10/2013, n. 112.

 

 

Violazione

 

Quale burattinaio (commediante, tenitore di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili) dava un piccolo trattenimento al pubblico in baracche o in locali provvisori senza la prescritta autorizzazione/autorizzazione più comunicazione

 

Sanzioni

 

  • sanzione pecuniaria: da € 258 a € 1.549 pagamento in misura ridotta non ammesso
  • sanzioni accessorie: cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza. Se l’attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all’esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni

 

Atti da Redigere

 

  • verbale di ispezione (art. 13 l. n. 689/81)
  • verbale di accertata violazione
  • comunicazione al Dirigente (o responsabile) dell’ufficio comunale competente
  • ordinanza di cessazione dell’attività

 

Note Operative

 

a) Se la licenza è stata negata, sospesa o revocata la sanzione è prevista dal comma 2 dell’art. 666 del c.p.
b) L’art. 666 del c.p. è stato depenalizzato dall’art. 49 del d.lgs. n. 507/99.
c) Nel d.lgs. n. 222/2016, nella Tabella A, sezione 5, “Attività di spettacolo o intrattenimento”, l’art. 69 è richiamato solo in riferimento ai regimi amministrativi previsti per attività di spettacolo viaggiante

 

Autorità amministrativa competente

 

Sindaco

 

 

Devoluzione dei proventi

 

Stato tramite Concessionario del servizio riscossione dei tributi

 

 

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