Cons. St., sez. III, dec., 24 marzo 2021, n. 1529 - Pres. Frattini

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l’appello avverso il decreto monocratico cautelare adottato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale, a fronte del testuale disposto normativo di cui all’articolo 56 c.p.a., può essere considerato ammissibile nei soli casi del tutto eccezionali di provvedimento che abbia solo veste formale di decreto ma contenuto sostanzialmente decisorio;

Ritenuto che tali casi di provvedimenti monocratici impugnabili aventi solo veste formale di decreto o “decreti meramente apparenti” si configurano esclusivamente nel caso in cui la decisione monocratica in primo grado non abbia affatto carattere provvisorio ed interinale ma definisca o rischi di definire in via irreversibile la materia del contendere;

Considerato che, secondo la prospettazione dell’appellante, lo stesso sarebbe titolare in concessione – recentemente prorogato dal Comune di Battipaglia – di “posteggio isolato”, il che – in questa sede di delibazione sommaria, e in mancanza di rilevamenti “in loco” – fa ritenere che la vendita di generi alimentari non sia esercitata “in prossimità o all’interno di aree mercatali”, secondo la definizione contenuta nelle richiamate ordinanze regionali nn. 7, 8, 9 e 10 del marzo 2021;

Rilevato che, nelle suindicate ordinanze, che si sono susseguite con cadenza quasi quotidiana, la Regione ha sentito il dovere di chiarire, precisare, confermare il contenuto delle prescrizioni sospensive dell’attività di “fiere e mercati”, ma non ha definito né regolato la vendita di generi alimentari in “posteggi isolati”;

Rilevato che, oltre a non rispondere al quesito interpretativo sul punto, rivolto al SUAP del Comune di Battipaglia dall’odierno appellante sig. Giugliano, la polizia municipale ha redatto verbale di violazione amministrativa in cui;

a) si indicano genericamente, a fondamento della ritenuta violazione, le (sole) ordinanze nn. 7 e 8, e non anche le successive nn. 9 e 10 del 2021, senza indicare in alcun modo le ragioni della violazione, specialmente in un caso, come quello in esame, in cui le sospensioni di vendita di alimentari non menzionano i “posteggi isolati”;

b) manca ogni riferimento al tipo di eventuale, ulteriore specifica violazione contestata, come ad esempio situazioni di assembramento di acquirenti, mancanza di misure igieniche anti-contagio ecc.

Ritenuto che, in tali circostanze, allo stato attuale non appare né puntuale né corrispondente alle regole regionali indicate, né il verbale di accertamento di violazione né, soprattutto, la disposta chiusura totale del “posteggio isolato” dell’appellante, giacché è evidente che detta attività – la vendita di alimentari all’aperto in posteggio isolato – è, in mancanza di specificazione regolatoria, meno e non più pericolosa ai fini del contagio anche rispetto a quella svolta “in prossimità o all’interno del mercato” e cioè in aree dove i potenziali assembramenti dei cittadini sono ben maggiori, sicché mancano nella fattispecie ragionevolezza e proporzionalità della misura adottata;

Considerato, quindi, che l’istanza va accolta con conseguente sospensione della misura adottata in sede di “accertamento di violazione”, cioè la chiusura totale del “posteggio isolato” stante la gravità e irreversibilità del danno per l’appellante che da tale esercizio di vendita trae la esclusiva fonte di sostentamento;

Resta ferma, ovviamente, la necessità per l’appellante di garantire – e la potestà comunale di verificare – il rispetto scrupoloso delle regole anti-contagio, a partire da quelle sul distanziamento e divieto di assembramento.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sino alla data già fissata per la camera di consiglio innanzi al T.A.R., sospende l’esecutorietà della misura della chiusura totale temporanea dell’esercizio in “posteggio isolato” dell’appellante.