Non può essere accolta l’istanza di sospensione monocratica delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19 adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all’uso delle piscine, stante la prevalenza dell’interesse primario e generale alla tutela della salute pubblica – anche alla luce dei focolai Covid che negli ultimi giorni stanno emergendo in molteplici aree del Paese – rispetto all’interesse economico, fatto valere dall’appellante, alla riapertura anticipata della piscina.
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Fonte: www.giustizia-amministrativa.itw.giustizia