Controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo – Diniego di iscrizione nell’elenco del personale

9 Marzo 2021
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Cons. St., sez. I, 1 marzo 2021, n. 292

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c), d.m. 6 ottobre 2009, è  legittimo il diniego di iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo opposto a soggetto segnalato per esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa e per lesioni personali e minaccia, nonché ripetutamente controllato in compagnia di persone gravate da numerosi precedenti di polizia per fattispecie penali di notevole gravità ed allarme sociale, ed in particolare reati in materia di detenzione di sostanze stupefacenti, ricettazione, furto, rapina, lesioni personali, violenza sessuale e minaccia.

Il Consiglio di Stato, ha ricordato che la figura dell’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi è disciplinata dall’art. 3, commi 7 e ss.,, l. n. 94 del 2009. Detta norma prevede, tra l’altro, l’istituzione e la tenuta presso le Prefetture di un apposito elenco, presso il quale devono iscriversi le persone che svolgono questa attività, stabilendo una specifica sanzione amministrativa per chi la eserciti senza esservi iscritto. Inoltre, l’art. 3, comma 9, della citata l. n. 94 del 2009 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell’interno, tra l’altro, la fissazione dei requisiti per l’iscrizione in parola.

In attuazione di detta norma primaria è stato emanato il d.m. 6 ottobre 2009, quale modificato dal successivo d.m. 24 novembre 2016, che all’art. 1, comma 4, lett. c), richiede tra i requisiti per l’iscrizione nell’elenco che gli interessati “c) non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all’art. 4, primo e secondo comma, della l. 18 aprile 1975, n. 110, all’art. 5, l. 22 maggio 1975, n. 152, all’art. 2, comma 2, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 1993, n. 205, nonché per uno dei delitti contro l’ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonchè per i delitti di cui all’art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale”.

Detti decreti ministeriali sono stati, dunque, emanati in attuazione di una specifica previsione normativa, nel presupposto evidentemente ritenuto dal legislatore che per lo svolgimento dell’attività di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi fossero necessari dei requisiti e delle garanzie di affidabilità ulteriori rispetto alle previsioni generali stabilite dall’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

In proposito questo Consiglio ha, infatti, osservato che “il regolamento è stato emanato in attuazione dell’art. 3, l. n. 94 del 15 luglio 2009 e contiene, ratione materiae, regole speciali concernenti l’iscrizione nell’elenco e le modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo, attività di per sé non disciplinata in quanto tale dal testo unico” (Cons. Stato, sez. III, n. 3820 del 2016).

Deve essere, inoltre, ricordato che la valutazione negativa ai fini dell’iscrizione nell’elenco in parola è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di sicurezza ma semplicemente a fatti non ascrivibili a buona condotta e che chi aspira a detta iscrizione deve avere, per l’appunto, una condotta immune da censure.

È pur vero che, per effetto della pronuncia n. 440 del 1993 della Corte costituzionale, la prova dell’assenza di tale requisito è a carico dell’Amministrazione, ma è altrettanto vero che nell’assolvimento di tale onere e nella pertinente valutazione l’autorità di pubblica sicurezza è investita di ampia discrezionalità nel valutare la complessiva personalità del richiedente, apprezzando se lo stesso possieda la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell’attività autorizzata in relazione ai riflessi che tale attività viene ad assumere ai fini dell’efficace protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica, beni giuridici di primario interesse (Cons. Stato, sez. III, n. 4278 del 2012), salvo l’obbligo di esternare le ragioni delle proprie decisioni attraverso un’adeguata motivazione (Cons. Stato, sez. I, n. 44 del 2021 e n. 2764 del 2018).

 

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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