Gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione e quelli di ricarica per veicoli elettrici sono classificabili latu sensu come opere di urbanizzazione secondaria ed infrastrutture, complementari al servizio della circolazione stradale e per questo non sono incompatibili con la destinazione agricola impressa dallo strumento urbanistico ad un’area.
La loro installazione non richiede la preventiva attivazione del meccanismo della variante urbanistica ex art. 8 dpr 160/10.
Del resto la tipizzazione urbanistica di zona agricola riveniente dal PRG, essenzialmente, ha la finalità di contenere l’espansione residenziale ma non preclude interventi che non determinino ulteriori insediamenti abitativi.
Non solo.
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Gli impianti di carburanti possono sorgere anche in zona agricola
Approfondimento di Pippo Sciscioli
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