E’ altrettanto legittimo il regolamento comunale che, al fine di tutelare dai rischi delle ludopatie, cioè dal gioco compulsivo che rischia di trasformarsi in una vera e propria piaga sociale, soggetti deboli, potenzialmente vulnerabili in quanto più facilmente suggestionabili a causa della loro particolare condizione, cioè minori, anziani, soggetti affetti da gravi patologie, imponga limiti di distanza per l’aperture di sale giochi dai c.d. “luoghi sensibili”, cioè scuole, chiese, centri sportivi, centri ludici.
I limiti dei Comuni all’apertura di sale giochi
Il Comune può porre divieti e prescrizioni all’apertura di sale giochi unicamente nell’ambito delle sue competenze, fra cui quelle di governo ed assetto del territorio a tutela di alcune determinate zone del territorio, per esempio per motivazioni attinenti l’incremento del carico urbanistico.
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