La regolamentazione dell’esercizio della vendita in forma itinerante era contenuta nell’articolo 17, comma 2, del d.m. 4 giugno 1993, n. 248 contenente il Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112. Secondo la previsione normativa dell’articolo 17, l’agricoltore esercitante la vendita dei propri prodotti in forma itinerante non poteva sostare sulla medesima superficie per un arco temporale superiore all’ora e che eventuali spostamenti potevano avvenire solo verso punti distanti tra loro almeno cinquecento metri.
La vendita effettuata in forma itinerante da parte del produttore agricolo
Collegata al tema specifico, ma rapportabile in generale al commercio itinerante su area pubblica (e non solo dei produttori agricoli) è la problematica relativa alle modalità di vendita ed al periodo massimo consentito per il quale l’itinerante può sostare e vendere.
Leggi anche
Commercio ambulante, arrivano le nuove Linee guida nazionali: regole uniformi per concessioni e bandi comunali
Firmate le Linee guida nazionali per il commercio ambulante: concessioni decennali, nuovi punteggi e…
10/06/26
Mercati su aree pubbliche, l’Antitrust boccia i punteggi che favoriscono gli operatori storici
Atto di segnalazione Autorità garante della concorrenza e del mercato 20 aprile 2026, n. AS2168
03/06/26
Varate le linee guida per i bandi di mercati, fiere e posteggi isolati
A cura della Redazione
11/05/26
Concessioni ambulanti 2026: accordo in Conferenza unificata sulle Linee guida per l’assegnazione dei posteggi
Report conferenza unificata 30 aprile 2026
04/05/26
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento