La legge prevede una serie di disposizioni di favore per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti e si propone obiettivi sicuramente ambiziosi, che difficilmente a parere di chi scrive potranno essere raggiunti se non verranno poste a disposizione dei piccoli comuni risorse adeguate alle ambiziose finalità. Infatti, come ormai è consuetudine, la legge pone all’art. 16 la clausola di invarianza della spesa prevedendo che “le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
L’ambito di applicazione e gli obiettivi della legge sui piccoli comuni
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