Si chiede:
1) se il Comune possa integrare/modificare l’atto autorizzativo in essere che riporta attualmente una capienza di 300 posti, fornendo anche eventuali indicazioni operative (ad es.: allegare atto integrativo; emissione di presa d’atto; correzione/rettifica del dato dell’affollamento; ecc.);
2) se per fare ciò possa prescindere dal coinvolgimento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Risposta:
Dovrà essere l’interessato e quindi il titolare della licenza di cui art.68 tulps, e non il professionista, a fare istanza alla pubblica amministrazione affinché la capacità ricettiva della sala di trattenimento sia autorizzata per una capienza non superiore alle 100 persone, ciò indipendentemente dalle decisioni che assumeranno i Vigili del Fuoco relativamente al certificato di previsione incendi. Sulla base di tale istanza il comune prenderà atto della volontà dell’interessato e modificherà la capienza del locale indicando, quale prescrizione ai sensi dell’articolo 9 del TULPS, il massimo affollamento in 100 persone. Nella medesima dichiarazione l’interessato dovrà dichiarare anche che nessuna modifica è stata apportata rispetto alla verifica della commissione di vigilanza effettuata in data…….. Se la verifica effettuata dalla Commissione è datata, è opportuno che la commissione ristretta effettui comunque un sopralluogo. Si rammenta infatti che l’art.141, comma 1 lettera e) del reg. d’es. TULPS la commissione deve ” controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti”. Per quanto attiene alla commissione ristretta si rammenta che l’ultimo comma dell’art.141-bis del regolamento dispone “Per l’esercizio del controllo di cui all’articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.”
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