IL CASO – trattenimento – agibilità – riduzione capienza

11 Ottobre 2019
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Il titolare di un locale di pubblico spettacolo (night club) regolarmente autorizzato dal Comune ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS e previa verifica della locale Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per una capienza massima fissata in 300 posti compresi quelli in piedi, presenta tramite tecnico professionista ai Vigili del Fuoco una SCIA comprendente una “dichiarazione di NON aggravio del rischio incendio” (art. 4, c. 7 del D.M. 7/8-2012) con cui egli riduce unilateralmente l’affollamento a 100 persone senza apportare alcuna modica alla struttura esistente del locale sia edilizia che impiantistica.

Si chiede:

1) se il Comune possa integrare/modificare l’atto autorizzativo in essere che riporta attualmente una capienza di 300 posti, fornendo anche eventuali indicazioni operative (ad es.: allegare atto integrativo; emissione di presa d’atto; correzione/rettifica del dato dell’affollamento; ecc.);

2) se per fare ciò possa prescindere dal coinvolgimento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

 
Risposta:

Dovrà essere l’interessato e quindi il titolare della licenza di cui art.68 tulps, e non il professionista, a fare istanza alla pubblica amministrazione affinché la capacità ricettiva della sala di trattenimento sia autorizzata per una capienza non superiore alle 100 persone, ciò indipendentemente dalle decisioni che assumeranno i Vigili del Fuoco relativamente al certificato di previsione incendi. Sulla base di tale istanza il comune prenderà atto della volontà dell’interessato e modificherà la capienza del locale indicando, quale prescrizione ai sensi dell’articolo 9 del TULPS, il massimo affollamento in 100 persone. Nella medesima dichiarazione l’interessato dovrà dichiarare anche che nessuna modifica è stata apportata rispetto alla verifica della commissione di vigilanza effettuata in data…….. Se la verifica effettuata dalla Commissione è datata, è opportuno che la commissione ristretta effettui comunque un sopralluogo. Si rammenta infatti che l’art.141, comma 1 lettera e) del reg. d’es. TULPS la commissione deve ” controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti”. Per quanto attiene alla commissione ristretta si rammenta che l’ultimo comma dell’art.141-bis del regolamento dispone “Per l’esercizio del controllo di cui all’articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.”

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