Risposta:
Il Ministero delle attività produttive con nota del 25 settembre 2002, prot. 18154 R3F/123, aveva precisato che “compete alle C.P.A. (commissioni provinciali dell’artigianato) l’esame dei casi concreti, tenendo presente che si ha corretta applicazione della legge n. 1/1990 solo quando si svolga un’attività destinata ad eliminare od attenuare inestetismi presenti sulla superficie del corpo umano (art. 1 della legge n. 1/1990)”. In attesa di una legge che disciplina la materia l’orientamento prioritario ritiene che occorre distinguere tra: 1) attività di onicotecnico, vale a dire applicazione e/o ricostruzione di protesi ungueale con interventi di manicure: in questo caso si ravvisa una vera e propria prestazione eseguita sul corpo umano per mantenerlo in perfette condizioni, migliorando, proteggendo, o eliminando gli inestetismi esistenti. Per l’esercizio di questa attività è necessario il possesso dei requisiti professionali di cui alla L. 1/1990.(estetista); 2)realizzazione, applicazione e decorazione di unghie artificiali senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna: in questo caso viene applicata una protesi preconfezionata alle unghie che ha solo la mera finalità di abbellimento del dito senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle. Nel caso proposto dal quesito sembra trattarsi della seconda ipotesi, ovvero attività artigianale di servizi che non rientra nelle previsioni dell’attività di estetista prevista dalla legge 1/90 e quindi attivabile previa iscrizione al registro delle imprese e il possesso dei requisiti igienici necessari. Non può trattarsi di affitto di poltrona o di lettino, dato che l’attività che si intende svolgere, come in premessa indicato, non rientra né fra quelle di acconciatore e neppure fra quelle di estetista; sarà quindi sufficiente che la titolare dell’attività di acconciatore consenta l’utilizzo di una porzione del locale.
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