IL CASO – somministrazione – trattenimento – gonfiabili

8 Gennaio 2020
Modifica zoom
100%
Vorrei sapere come inquadrare la seguente attività e l’eventuale normativa di riferimento, se presente: si vorrebbe attrezzare un locale in affitto con destinazione d’uso commerciale (ex palestra) con installazioni di giochi per bambini (gabbia, vasca palline eventuali gonfiabili) per lo svolgimento di feste di compleanno, comunioni, cresime ecc. con somministrazione di cibi e bevande e attività di animazione svolte direttamente dall’affittuario del locale. Il locale potrebbe essere utilizzato anche per feste con soli adulti e, in ogni caso, i bambini non sarebbero sotto la responsabilità di chi svolge l’attività, ma sarebbero sempre accompagnati dai propri genitori o chi ne fa le veci. Si vorrebbe anche allestire una cucina per la preparazione degli alimenti.

Risposta:

 Da quanto indicato nel quesito si tratta di attività di trattenimento svolto mediante l’utilizzo di attrazioni dello spettacolo viaggiante con somministrazione di alimenti e bevande riservata ai frequentatori del trattenimento.  Per la prima attività, verificata la conformità urbanistica rispetto all’attività effettivamente esercitata, sarà necessario richiedere la agibilità edilizia del locale utilizzato e richiedere il rilascio della licenza di cui all’articolo 68 del TULPS; tutte le attrazioni dello spettacolo viaggiante dovranno essere registrate come prevede il D.M. 18 maggio 2007 e gestite da soggetto in possesso della licenza di cui art. 69 tulps; l’agibilità di cui all’articolo 80 del medesimo Testo Unico potrà essere rilasciata previa  certificazione di un tecnico abilitato se la capienza del locale non supera le 200 persone, come indicato dall’articolo 141 comma 2 del regolamento di applicazione del TULPS. L’attività di somministrazione dovrebbe essere quella prevista dall’articolo 8 comma 6 lettera a) della LR el Piemonte 38/2006 e in tale ipotesi si dovrà rispettare il rapporto tra le superfici di somministrazione e di trattenimento  stabilite nel medesimo comma. Si rammenta che le attrazioni dello spettacolo viaggiante, ovvero tutte quelle elencate nell’allegato all’articolo 4 della Legge 337/68, dovranno possedere il codice identificativo e che questo risulti deve essere intestato direttamente al richiedente la licenza di esercizio. E’ indispensabile che l’ufficio urbanistico si pronunci sulla destinazione d’uso del locale tenuto conto degli strumenti urbanistici adottati da codesto comune

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento