IL CASO – produttore agricolo – produzione – vendita

5 Maggio 2020
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Si pone il seguente quesito. Le aziende agricole che svolgono attività produttiva di lavorazione dell’uva o delle olive (ossia cantine e frantoi), che tipologia di autorizzazione devono ottenere per lo svolgimento della loro attività di produzione e vendita al dettaglio dei prodotti finiti?
E’ sufficiente la comunicazione per la vendita al dettaglio presso l’azienda agricola?
E’ necessaria anche la notifica sanitaria?

Risposta:

Le aziende agricole devono in primo luogo essere iscritte come tali al registro delle imprese e quindi acquisire di conseguenza la qualifica di produttori agricoli. Al fine di lavorare e imbottigliare i propri prodotti, vino e olio, dovranno ottenere le necessarie autorizzazioni sanitarie, ovvero presentare le previste SCIA,  e rispettare le disposizioni relative al confezionamento e etichettatura dei prodotti. Potranno liberamente svolgere la vendita dei loro prodotti ad altre aziende, mentre nell’ipotesi che si voglia effettuare la vendita diretta al consumatore dovranno rispettare le disposizioni contenute nell’articolo 4 del D.lgs 228/2001, ovvero comunicazione al comune per la vendita in locali al chiuso su aree private, in forma itinerante su area pubblica, o ottenere la relativa concessione per l’utilizzo dei posteggi nei mercati. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività

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