IL CASO – teatro dei burattini – licenza – SCIA

6 Luglio 2020
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All’A.C. sono state presentate diverse richieste ad occupare il suolo pubblico per teatrino dei burattini, fontane luminose, scatch comici con personaggi di Barbapapa’ ecc.. Dalla lettura di altri quesiti il teatrino dei burattini rientra tra le attività dello spettacolo viaggiante (sezione III dell’elenco di cui all’art.4 della legge 337/68) e se non si è capito male per tale ipotesi l’interessato ,che deve essere già in possesso della licenza di cui all?articolo 69 del TULPS e della registrazione dell?attrazione, dovrà poi presentare apposita scia per il giorno di presentazione e lo spettacolo CHE dovrà cessare entro le ore 24,00.
Le domande a tal riguardo sono:
1) la relazione tecnica da parte di tecnico abilitato è sempre necessaria?
2) se l’interessato ha il codice identificativo della attrazione, vuol dire che già è in possesso di licenza ex art.69? quest’ultima non può essere sostitutiva dalla presentazione della SCIA?

Risposta:

 Il codice identificativo dell’attrazione viene rilasciato in capo all’attrazione e intestato alla persona che materialmente ha chiesto al comune la registrazione; ogni volta che l’attrazione viene ceduta ad altro soggetto, a qualsiasi titolo, il nuovo titolare dovrà richiedere al comune che rilasciò il codice la sua voltura a proprio nome; solo dopo potrà richiedere il rilascio della licenza prevista dall’articolo 69 del TULPS e procede all’iscrizione al registro delle imprese, fatto queste operazioni potrà iniziare a svolgere l’attività professionale di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale. Se la persona è in possesso della suddetta documentazione l’amministrazione comunale potrà prendere in considerazione la possibilità di rilasciare la concessione di suolo pubblico ed eventualmente  la licenza di esercizio prevista dall’articolo 68 del TULPS previa presentazione della certificazione di corretto montaggio, che potrà anche essere redatta direttamente dall’interessato qualora abbia superato il corso specifico, e la certificazione di agibilità qualora il teatrino abbia dei posti a sedere. Nell’ipotesi che si dovesse trattare di una sola rappresentazione che al massimo 200 partecipanti e con termine entro le ore 24, fermo restando la necessità di allegare la suddetta documentazione, la licenza ex articolo 68 TULPS può essere sostituita dalla SCIA prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

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