Le domande a tal riguardo sono:
1) la relazione tecnica da parte di tecnico abilitato è sempre necessaria?
2) se l’interessato ha il codice identificativo della attrazione, vuol dire che già è in possesso di licenza ex art.69? quest’ultima non può essere sostitutiva dalla presentazione della SCIA?
Risposta:
Il codice identificativo dell’attrazione viene rilasciato in capo all’attrazione e intestato alla persona che materialmente ha chiesto al comune la registrazione; ogni volta che l’attrazione viene ceduta ad altro soggetto, a qualsiasi titolo, il nuovo titolare dovrà richiedere al comune che rilasciò il codice la sua voltura a proprio nome; solo dopo potrà richiedere il rilascio della licenza prevista dall’articolo 69 del TULPS e procede all’iscrizione al registro delle imprese, fatto queste operazioni potrà iniziare a svolgere l’attività professionale di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale. Se la persona è in possesso della suddetta documentazione l’amministrazione comunale potrà prendere in considerazione la possibilità di rilasciare la concessione di suolo pubblico ed eventualmente la licenza di esercizio prevista dall’articolo 68 del TULPS previa presentazione della certificazione di corretto montaggio, che potrà anche essere redatta direttamente dall’interessato qualora abbia superato il corso specifico, e la certificazione di agibilità qualora il teatrino abbia dei posti a sedere. Nell’ipotesi che si dovesse trattare di una sola rappresentazione che al massimo 200 partecipanti e con termine entro le ore 24, fermo restando la necessità di allegare la suddetta documentazione, la licenza ex articolo 68 TULPS può essere sostituita dalla SCIA prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
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