Risposta:
Le violazioni alle disposizioni di contrasto alla diffusione del COVID – 19 sono sanzionate ai sensi dell’articolo 4 del DL 19/2020 che dispone: “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo. 2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”. In questa disposizione si fa riferimento ai DPCM adottati; al momento, fino al 10 agosto, è vigente il DPCM 14/7/2020 la cui validità è stata prorogata dal DL 83/2020. Dopo il 10 agosto occorre verificare i nuovi DPCM.
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