Indice
Orientamento Applicativo 31/10/2021, n. CFL135
Ai titolari di posizione organizzativa del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato può essere erogata l’indennità di cui all’art. 70 bis comma 1, relativa allo svolgimento di attività disagiate?
Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14 CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato possono essere erogati unicamente i compensi elencati all’art. 18 del medesimo CCNL. Tra i compensi aggiunti ivi elencati non è compresa l’indennità di cui all’art. 70 bis comma 1, relativa allo svolgimento di attività disagiate.
Orientamento Applicativo 31/10/2021, n. CFL136
È possibile l’assunzione a tempo indeterminato parziale, 18 ore settimanali, di un lavoratore alle dipendenze di altro ente locale, con diverso profilo professionale a part time al 50%?
L’articolo 92 del D.Lgs. 267/00, come noto, prevede per il solo personale degli enti locali una specifica deroga al divieto generale di cumulo dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego. Pertanto, un ente locale può legittimamente procedere alla assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale, purché siano rispettate le previsioni del comma 1 dello stesso art. 92.
Come specificato all’art. 53 “Rapporto di lavoro a tempo parziale” del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, da leggere in combinato disposto con l’art. 19 “Contratto individuale di lavoro” dello stesso contratto:
la previsione dell’assunzione e della tipologia contrattuale deve essere prevista nel Piano dei Fabbisogni (comma 1 lett. a) art. 53);
il rapporto di lavoro a tempo parziale è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro in cui si devono stabilire anche le modalità di articolazione della prestazione lavorativa: durata e collocazione temporale con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (comma 11, art. 53 e comma 4 art. 19 dello stesso CCNL);
nel caso di specie, il dipendente avrà due distinti contratti individuali di lavoro che regolano i rispettivi rapporti;
il dipendente all’atto della costituzione del rapporto di lavoro deve rendere la dichiarazione di cui al comma 6 dell’art. 19 del CCNL in esame, in merito all’insussistenza di cause di incompatibilità, che dovrà essere resa con riferimento al posto da ricoprire.
Orientamento Applicativo 31/10/2021, n. CFL138
Le indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies CCNL Funzioni Locali 2016-2018 devono risultare da atto formale? Il riconoscimento economico può retroagire rispetto alla data formale dell’affidamento?
Si ricorda che i criteri generali per l’attribuzione per specifiche responsabilità, di cui all’art. 70-quinquies CCNL Funzioni Locali 21/05/2018, come nel sistema previgente, sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa ex art. 7, comma 4, lett. f) dello stesso CCNL 21/05/2018;
È orientamento consolidato di questa Agenzia che l’esercizio di compiti che comportano le “specifiche responsabilità” in esame, deve necessariamente risultare da previo atto formale di conferimento, e che non si ritiene percorribile far retroagire le condizioni legittimanti l’attribuzione del compenso relativo alla indennità in oggetto.
Orientamento Applicativo 31/10/2021, n. CFL139
Se un Ente non dispone di risorse di cui all’art. 67 comma 3 del CCNL del 21/05/2018, come fa a rispettare la clausola contenuta al seguente art. 68, comma 3, dello stesso CCNL?
La disposizione contenuta all’art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018 è tesa a garantire che la parte prevalente di risorse variabili (ove vi siano, in quanto per definizioni sono variabili ed eventuali) vada a finanziare gli istituti di cui al comma 2 dello stesso art. 68, lettere a), b), d), e), f), riservandone almeno il 30% alla voce “performance individuale”; chiaro è che se non vi sono risorse variabili o le stesse non siano sufficientemente capienti, la “performance individuale” potrà essere finanziata dalle risorse stabili, sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili, contrattati in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL in oggetto.
Orientamento Applicativo 31/10/2021, n. CFL140
Nell’ambito del periodo di prova, quali sono le modalità di presentazione delle dimissioni? È prevista una modalità telematica?
Il CCNL del 21/05/2018 all’art. 20 regolamenta la disciplina del “periodo di prova”. Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 20, decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere da rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva. Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle dimissioni non è prevista alcuna modalità telematica. Il CCNL del 21/05/2018 all’art. 20, si limita a prevedere una “comunicazione” alla controparte. Si ritiene, pertanto, che la forma scritta sia corretta, tenuto conto che il recesso (atto unilaterale) produce effetti dal momento che la controparte ne è venuta a conoscenza.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento