È noto, a tal proposito, che l’“accesso civico generalizzato” (ulteriore rispetto agli obblighi di pubblicazione dell’accesso civico semplice) è stato introdotto nel nostro ordinamento nazionale, giusta delega di cui alla legge n. 124/2015, dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 che ha novellato l’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (cd. Decreto “Trasparenza”), osservando che nonostante alcuni punti di contatto di tipo “testuale”, l’accesso civico generalizzato si pone su un piano diverso rispetto all’accesso documentale (di cui alla legge n. 241 del 1990), che rimane caratterizzato da un rapporto qualificato del richiedente con i documenti che si intendono conoscere, derivante proprio dalla titolarità in capo al soggetto richiedente di una posizione giuridica qualificata tutelata dall’ordinamento (3).
La ratio che ha ispirato, l’estensione dell’accesso civico alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, a tutti i cittadini singoli e associati, consiste nel far assurgere la “trasparenza” a condizione indispensabile per favorire il coinvolgimento dei cittadini nella cura della res publica, oltreché mezzo per contrastare ogni ipotesi di corruzione e per garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’Amministrazione (4).
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