Pubblichiamo alcuni orientamenti applicativi ARAN in risposta ai dubbi degli enti appartenenti al comparto delle Funzioni Locali.
Parere ARAN 30/4/2022, n. CFL156
In caso di conferimento di una posizione organizzativa a personale assunto ai sensi dell’art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, già titolare di posizioni organizzativa nell’ente originario, la sua retribuzione di posizione complessiva può superare il limite dei 16.000,00 lordi annui?
Tenuto conto delle particolari finalità perseguite con la disciplina contenuta all’art.1, comma 557, della legge n.311/2004 a favore di quelle amministrazioni di ridotte dimensioni che debbano reperire personale con competenze adeguate alla assunzione di responsabilità dei servizi, considerato che, nei casi di specie, si è in presenza di due distinti ed autonomi rapporti di lavoro (in relazione a ciascuno dei quali può essere attribuito un incarico di posizione organizzativa), si ritiene che il limite massimo complessivo, percepito dal singolo dipendente titolare dei due rapporti, pari a 16.000 euro annui lordi di cui all’art. 15, comma 2 del CCNL del 21 maggio 2018 possa essere superato.
Parere ARAN 31/4/2022, n. CFL157
Al personale assunto a tempo determinato spetta lo stesso trattamento accessorio del personale a tempo indeterminato?
All’art. 51, comma 1, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2021, rubricato “Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato”, viene esplicitato che al personale assunto a tempo determinato “…si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine…”, questo porta ad affermare che al personale a tempo determinato devono essere riconosciuti i trattamenti accessori connessi alle prestazioni rese al pari del restante personale, a valere sul Fondo delle risorse decentrate.
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