Il caso
Un’associazione sportiva ha richiesto l’autorizzazione per allestire un campo da basket in una piazza pubblica, da utilizzare per un mini torneo amatoriale 3 contro 3, in programma dal 1° al 7 settembre, dalle 18:00 alle 00:30. L’area, parzialmente confinante con strade di traffico veicolare, potrebbe comportare rischi per la sicurezza, in particolare per la possibilità che il pallone finisca sulla carreggiata. Si ipotizza anche la presenza di sedie per il pubblico. Si chiede se tale iniziativa, priva di natura agonistica, debba essere considerata soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 9 del Codice della Strada e se l’evento rientri tra quelli disciplinati dal TULPS in quanto potenzialmente riconducibile a pubblico spettacolo. Si chiede infine se sia necessaria un’ordinanza per la regolamentazione della viabilità.
La soluzione operativa
È noto che la strada e le aree ad essa assimilate sono destinate alla circolazione, per cui ogni uso diverso o è del tutto vietato, ovvero è soggetto ad autorizzazione o concessione.
L’articolo 9 del Codice della Strada riguarda genericamente le competizioni, anche “atletiche”. Di solito si pensa alle gare podistiche e quindi dinamiche, ma non si può escludere l’applicazione anche a quelle “statiche” che interessano la strada intesa ai sensi dell’articolo 2 del codice della strada come area di uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli, delle persone e degli animali (peraltro l’articolo 9 fa riferimento alle competizioni che si svolgono sulle strade ed aree pubbliche). Inoltre l’articolo 190, comma 9, del codice della strada vieta anche i giochi, gli allenamenti e le manifestazioni non autorizzate che si svolgono sulla strada. Quindi, sia che si consideri il torneo come competizione (e in realtà, il fatto che sia un torneo a squadre e che quindi vi sia una competizione tra di esse, ancorchè a solo scopo dimostrativo, farebbe ritenere applicabile l’articolo 9), sia come semplice esibizione, l’attività descritta è da ritenere soggetta a preventiva autorizzazione ai sensi del codice della strada, anche perché appare evidente l’impatto sulla sicurezza della circolazione stradale. In sede di autorizzazione dovranno essere indicate anche le prescrizioni per evitare il pericolo per la circolazione stradale, ad esempio realizzando una perimetrazione per il contenimento della palla al fine di evitare che la stessa finisca sulla parte della strada ancora destinata al traffico; inoltre, l’area destinata al torneo, in quanto facente parte della strada viene ad essere sottratta all’uso pubblico con la necessità di applicare il regime dell’articolo 20 del codice della strada e, salvo esenzioni previste dal vostro regolamento, al regime del canone unico.
Quanto all’aspetto legato alla pubblica sicurezza, si riporta una risposta già fornita da Ufficiocommercio.it. “Effettivamente l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012, ha abrogato gli artt. 121 e 123, comma 2, del RD. n. 635/1940 ad oggetto Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Tali abrogazioni specificano che gli eventi sportivi, di ogni specie, eseguiti a scopo di trattenimento pubblico, non hanno più necessità di essere autorizzati, ai sensi dell’art. 68 del TULPS, come eventi di pubblico spettacolo; in secondo luogo gli stessi non hanno più l’obbligo di inviare all’Amministrazione Comunale il regolamento di gioco.
Ciò che rileva nella valutazione del procedimento di disciplina di una manifestazione temporanea di spettacolo o trattenimento è la complessità del medesimo sotto il profilo “strutturale” e delle attrezzature ed impianti per esso utilizzati.
Sarà dunque necessario verificare e valutare se per lo svolgimento vengono utilizzati e si debbano predisporre attrezzature e strutture complesse, perché in questo caso sarà obbligo farle verificare, ai sensi dell’art. 80 TULPS, ai fini dell’incolumità del trattenimento stesso dalla Commissione di vigilanza, o nel caso di eventi fino a 200 persone dal tecnico abilitato dell’organizzatore la cui relazione asseverata sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di vigilanza.
La verifica di incolumità dell’art. 80 TULPS costituisce presupposto sia per il rilascio di una licenza dell’art. 68 che per il rilascio di una licenza dell’art. 69 TULPS.
Giova ricordare che le norme richiamate dal Capo della Polizia nella circolare Ministero dell’Interno n. 555/OP/0001991/2017 del 7 giugno 2017, le successive indicazioni fornite con circolare Ministero dell’interno VV.F. n. 11464 del 19 giugno 2017 e la circolare Piantedosi del 18/07/2018 sono finalizzate a garantire la sicurezza e l’incolumità del partecipanti di ogni tipo di “evento”, indipendentemente quindi dalla presenza o meno del trattenimento e dello spettacolo; per questo motivo ai fini della “safety e security” è utilizzato in modo più appropriato il termine “eventi temporanei”, perché in essi rientrano non solo quelli di spettacolo e trattenimento, ma anche quelli di altra natura (ad esempio religiosi, di commercio, sportivi, i comizi politici e sindacali ed in genere ogni forma di aggregazione che avvenga su area pubblica o privata e che richiami una notevole affluenza di partecipanti).
Di conseguenza si possono concretizzare le seguenti situazioni:
a) per tutte le manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, va data preventiva comunicazione all’Autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell’inizio della manifestazione) ai sensi dell’art. 123, comma 1, del Reg. di esecuzione del TULPS;
b) qualora la manifestazione sportiva assuma, anche solo in parte, il carattere di spettacolo (quindi con pubblico che assiste), ma permane il carattere educativo senza fine di lucro, occorre solo verificare la sicurezza dei luoghi di cui all’art. 80 del TULPS, senza necessità di rilasciare la licenza di cui all’art. 68 dello stesso T.U. (ipotesi che appare coerente con la sentenza della Corte Costituzionale n. 56/1970 che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 68 e dell’art. 666 C.P. nella parte in cui viene prescritto che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore). Di fatto, l’avviso preventivo abilita lo svolgimento della manifestazione, anche se acquisisce carattere di spettacolo o intrattenimento, purché non vi sia imprenditorialità;
c) se la manifestazione, invece, assume carattere di spettacolo senza carattere educativo e/o con fine di lucro, occorre non solo verificare la sicurezza dei luoghi (art. 80 TULPS), ma anche l’obbligo della licenza di cui all’art. 68 TULPS.
Come noto, la dichiarazione di agibilità viene redatta dalla Commissione di Vigilanza in occasione del sopralluogo e sottoscritta da tutti i componenti della commissione. Tale dichiarazione, come giustamente affermato nel quesito, non necessita di trasformazione in un atto amministrativo formale (anche se, per consuetudine, viene tradotta in licenza da moltissimi Comuni).
Qualora la manifestazione assuma il carattere di imprenditorialità, nella licenza ex art. 68 TULPS potrà richiamarsi anche l’agibilità della Commissione ovvero, nei casi previsti, la relazione certificata del Tecnico abilitato.”
Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive
Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.
Saverio Linguanti | Maggioli Editore 2024
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