Nell’epoca in cui persino gli algoritmi sembrano avere voce in capitolo, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo rimane il vero spartiacque tra burocrazia cieca e legalità sostanziale. Non è solo un pilastro dell’ordinamento giuridico, ma una bussola etica e democratica, troppo spesso ignorata come se fosse un’antica reliquia custodita in un caveau ministeriale.
Alcune amministrazioni, con sorprendente creatività, si cimentano in esercizi di invisibilità procedurale, scambiando l’esclusione degli interessati per efficienza, quasi fosse una virtù manageriale. I destinatari dei provvedimenti, però, non sono comparse silenziose in una messinscena amministrativa: sono attori con diritto di parola, anzi, con diritto di contraddittorio, e ogni tentativo di escluderli è un passo verso l’arbitrio.
Il principio fissato dalla legge enuncia senza tentennamenti che tutti coloro che vantano un interesse qualificato e differenziato, in grado di subire un pregiudizio dalla decisione che si prepara, debbono essere coinvolti in modo puntuale e tempestivo. Si tratta di una norma che non tollera né soprusi né ignoranze: la partecipazione non è mera facoltà discrezionale, bensì un obbligo imperativo che condiziona la legittimità dell’intero iter e scandisce un passo obbligato per la valorizzazione di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. E, tuttavia, in un’Italia dove taluni affibbiano ripetutamente l’aggettivo “trasparente”, curiosamente questa norma rischia spesso di restare relegata al rango di suggerimento nobiliare, ignorata come trofeo obsoleto di una burocrazia addormentata.
Detta tutela della partecipazione trova un robusto alimentatore nei principi sovranazionali, tra cui spiccano l’articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e l’articolo 15 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Princìpi che, nella loro formulazione severa ma limpida, sanciscono non solo il diritto di essere ascoltati prima che una misura individuale possa recare pregiudizio, ma anche il dovere dell’amministrazione di agire in modo imparziale, giusto e ragionevole. In questo contesto, tanto giuridico quanto filosofico, la partecipazione non è una concessione da elargire col contagocce, ma è la linfa vitale di un processo che si vuole definire democratico, equo e rispettoso dei diritti individuali.
► Continua la lettura dell’approfondimento
Il manuale del responsabile dello sportello unico per le attività produttive
Fin dalla sua nascita normativa lo Sportello Unico per le Attività Produttive è stato oggetto di discussioni ed inter- pretazioni più o meno corrette, inizialmente ignorato se non addirittura osteggiato salvo poi trasformarsi in senso “telematico-informatico” per diventare, infine, struttura rilevante.Tuttavia è altrettanto importante sottolineare come il SUAP non assorbe le competenze specifiche per materia di altri uffici ed enti esterni cosi come non è competente in materia sanzionatoria ma svolge attività di coordinamento e rapporto con le imprese e gli enti terzi.Per gli addetti ai lavori è quindi indispensabile avere sia un quadro normativo preciso e corretto dell’ambito operativo, sia istruzioni sintetiche utili per la gestione dei singoli procedimenti di competenza del SUAP, per la risoluzione dei casi concreti di competenza dell’ufficio.Questo è l’obiettivo che si prefigge il presente manuale, composto da schede sintetiche ma esaustive, riferite ai principali procedimenti o attività di competenza del SUAP, basate sulle norme nazionali ma con riferimenti anche a quelle regionali (dove necessario).Sezioni dell’opera:Il volume apre la trattazione con un puntuale esame della normativa sullo Sportello Unico per le Attività Produttive e del suo ruolo all’interno del Comune e nei confronti degli altri enti terzi, con illustrazione e commento delle disposizioni specifiche del DPR n. 160/2010 ed atti collegati.Nella parte introduttiva sono poi illustrati i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP, distinguendo fra quelli soggetti a SCIA e quelli soggetti ad autorizzazioni, licenze, ecc.Nella seconda parte si riportano ben 68 schede esplicative descrittive del procedimento amministrativo delle principali attività economiche (una scheda per ogni specifica attività) dove viene indicato: tipologia, normativa di riferimento, ambito di applicazione del procedimento, enti competenti ed iter procedurale. Si tratta di un supporto di consultazione schematico e di semplice utilizzo nato con il preciso intento di guidare gli operatori del SUAP nello svolgimento del loro lavoro quotidiano. Saverio LinguantiLibero professionista consulente giuridico-legale, specialista di diritto amministrativo, è docente di legislazione e tecniche operative a tutela dell’economia della Sicurezza presso la Scuola Ispettori della Guardia di Finanza. Docente a c. di legislazione professionale presso l’Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Farmacia e Dipartimento di Medicina e Ricerca Traslazionale, svolge attività di consulenza stragiudiziale e formazione per imprese private ed aziende sanitarie. Già consulente giuridico dell’Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico per le materie della Semplificazione amministrativa, Commercio e SUAP, è autore di numerosi volumi e saggi specialistici in materia.
Saverio Linguanti | Maggioli Editore 2024
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento