Con la circolare 18 novembre 2024 il Ministero dell’interno aveva imposto ai titolari di strutture ricettizie – in particolare affitti brevi e BB – di procedere sempre e comunque a identificazione visiva degli alloggiati, ritenendo che le modalità “a distanza” fino ad allora utilizzate risultassero in contrasto con l’articolo 109 TULPS, dettato proprio per assicurare – per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici – la sicura identificabilità del soggetto ospite di tali strutture.
Avverso tale provvedimento reagiscono le associazioni di categoria impugnando l’atto innanzi agli organi di giustizia amministrativa.
Il TAR Lazio, sez. I-ter, 27 maggio 2025, n. 10210, accoglie il ricorso ed annulla la circolare 18.11.2024.
La Corte di Giustizia amministrativa innanzi tutto attribuisce valore normativo alla circolare escludendo una sua valenza esclusivamente interpretativa dell’art. 109 TULPS, in quanto, come risulta dalla parte finale, stabilisce “l’obbligo” a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di dover verificare l’identità degli ospiti mediante accertamento de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura competente per territorio secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell’interno del 7.1.2013, come modificato dal decreto del 16.9.2021.Da ciò deriva la autonoma impugnabilità, senza necessità di attendere il provvedimento applicativo. L’atto gravato, in altri termini, presenta un contenuto già lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti, e come tale è immediatamente impugnabile.
Secondo il TAR, l’art. 109 TULPS, come riformato dal 2011, non prevede più l’obbligo per il gestore di identificare de visu l’ospite. Il gestore ha solo l’obbligo di accertare il possesso del documento e trasmettere i dati tramite il portale “Alloggiati Web”.
Al contrario la circolare impugnata impone un onere non previsto dalla legge e dunque si pone in violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa.
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