Nuovo intervento del Consiglio di Stato in tema di servizio di noleggio con conducente fino a nove posti, compreso il conducente.
Tale servizio deve svolgersi nel rispetto del vincolo della territorialità previsto dalla legge 21/1992, per cui non può essere esercitato stabilmente al di fuori del territorio comunale senza il rientro nella rimessa ubicata nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Infatti, il servizio di Ncc tramite autovetture deve conservare il collegamento con il territorio dell’ente che ha rilasciato l’autorizzazione, trattandosi di un servizio istituito per le specifiche esigenze di quella comunità di riferimento (essendo alternativo a quello pubblico di linea), per cui il gestore deve rientrare nella rimessa al termine del servizio, pur essendo consentito non fare rientro in rimessa tra un viaggio e l’altro. In caso di accertato mancato utilizzo della rimessa, l’ente ha titolo all’adozione di provvedimenti sanzionatori fino alla decadenza dell’autorizzazione.
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n.6248, ha dato così ragione ad un Comune nel contenzioso insorto con alcuni operatori del settore, sul presupposto del mancato utilizzo della rimessa indicata nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico indetto da quel Comune per l’assegnazione della licenza Ncc di, trattandosi appunto di servizio destinato all’utenza specifica dei residenti e non ad un’utenza indifferenziata.
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Per il servizio di Ncc fino a 9 posti resta il vincolo della territorialità
Approfondimento di Pippo Sciscioli
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