Farmacie e Decreto di Riordino secondo la Corte dei conti dell’ Emilia Romagna

Approfondimento di Stefano Pozzoli

Stefano Pozzoli 22 Ottobre 2025
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Le farmacie comunali hanno vissuto un lungo periodo di norme “specialissime” e sono state solo di recente, con il decreto di riordino, ricondotte nella disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in una logica, pro-concorrenziale.

Un passaggio non semplice, che suscita molte incertezze. La Corte dei conti della Emilia Romagna, con deliberazione n. 127/2025/PAR, a fronte di una richiesta di parere di un Comune, ha modo di esprimere il suo autorevole contributo su alcuni punti di questa tuttora confusa materia.

Il primo punto di rilievo è relativo alla scelta di un eventuale partner privato. La Sezione anzitutto ricorda «il tenore letterale dell’art. 4 del T.U.S.P.L. nel quale si prevede che le norme del “presente decreto … integrano le normative di settore” e prevalgono su di esse soltanto in caso di contrasto».

Per Il Collegio vi è, comunque, l’obbligo di scegliere il socio privato attraverso procedure di evidenza pubblica. «È in questa direzione che va letto l’esplicito coordinamento di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 201 del 2002, una questione che riguarda, quindi, anche la “disciplina speciale” di cui all’art. 9 della L. n. 475 del 1968» da cui consegue la necessità di seguire le procedure previste dal TUSP. Anzitutto, si ricorda, non sono ammissibili «società miste aperte o generaliste, ovvero compagini sociali nelle quali il socio, ancorché selezionato con gara, non viene scelto per finalità definite, (…), dovendo l’attività oggetto di affidamento essere “specifica e definita” e il servizio da svolgere “delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all’oggetto» (cfr. Cons. Stato n. 5214/2010; TAR Lazio 7524/2018).
«Pertanto, con riferimento alla specifica fattispecie oggetto dell’odierno esame, il Collegio conclude nel senso che l’affidamento diretto tout court non sia più consentito e di conseguenza devono esser applicate disposizioni del D. Lgs. n. 175 del 2016 e del D. Lgs. n. 201 del 2022.»

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