La rilevanza pubblicistica dei canoni di locazione nello studio di impatto per grandi strutture di vendita

Approfondimento di Massimo Gangemi

Massimo Gangemi 6 Novembre 2025
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La sentenza n. 813 del 27 ottobre 2025 del C.G.A.R.S. chiarisce che, ai sensi del D.P.R. n. 447/1998, del D.P.R.S. 11 luglio 2000 e della l.r. n. 28/1999, i canoni di locazione indicati nello studio di impatto economico per grandi strutture di vendita non sono meri dati previsionali, ma parametri rilevanti per verificarne la congruità, al fine di garantire l’accessibilità economica per le piccole e medie imprese e il rispetto degli obiettivi di programmazione commerciale.

Premessa


La sentenza n. 813/2025 del C.G.A.R.S. si inserisce in un contesto normativo e giurisprudenziale di particolare rilievo per la disciplina delle grandi strutture di vendita in ambito regionale, con specifico riferimento alla possibilità di autorizzare insediamenti commerciali in deroga agli strumenti urbanistici generali. Il giudizio di appello è stato promosso da alcune società e associazioni avverso la sentenza del TAR Sicilia, che aveva respinto il ricorso proposto contro il Comune, ritenendo legittima la nota con cui l’amministrazione aveva escluso la rilevanza vincolante dei canoni di locazione indicati nello studio di impatto economico allegato all’autorizzazione rilasciata nel 2007.
Il quadro normativo: la l.r. n. 28/1999 disciplina il commercio nella Regione siciliana che, in virtù dello Statuto speciale, ha una legislazione esclusiva in suddetta materia. L’art. 9 stabilisce che “L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale di cui all’art.5 ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.”

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