Concessioni balneari: via libera alle gare nel rispetto della direttiva Bolkestein

Ordinanza Consiglio di Stato sez. VII 24 ottobre 2025, n. 3862

11 Novembre 2025
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Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 3862/2025, sospende la sentenza del TAR Puglia n. 1207/2025, che aveva annullato gli atti di gara relativi all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime di un Comune costiero. I giudici di Palazzo Spada riconoscono la legittimità della procedura indetta dall’ente locale, ritenendo sussistente il fumus boni iuris e l’interesse pubblico alla prosecuzione delle gare. Il provvedimento riafferma i principi già sanciti dalla Corte di Giustizia UE e dalla stessa giurisprudenza nazionale: la gara pubblica è la regola e non può essere sospesa per mere carenze istruttorie o normative.

Indice

Il caso: la gara per le concessioni e il ricorso dei vecchi gestori


L’ordinanza n. 3862 del 24 ottobre 2025 trae origine dal ricorso proposto da un gruppo di operatori economici contro gli atti con cui un Comune costiero aveva avviato le procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative.

Il TAR Puglia n. 1207/2025, accogliendo in parte le loro doglianze, aveva annullato la deliberazione di Giunta n. 198 del 17 ottobre 2024, la determinazione dirigenziale n. 2441 del 15 novembre 2024 e la determina di aggiudicazione n. 35 del 27 marzo 2025, rilevando presunti vizi procedurali e difetti di motivazione.

Il Comune ha impugnato la sentenza, chiedendone la sospensione in via cautelare. Il Consiglio di Stato, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha accolto l’istanza, sospendendo l’efficacia della decisione di primo grado.

I principi affermati dal Consiglio di Stato


Il Collegio, con un’ampia motivazione, ha riconosciuto la correttezza dell’operato del Comune, evidenziando come l’ente si fosse conformato ai principi vincolanti stabiliti dalla giurisprudenza europea e nazionale in materia di concessioni demaniali.

In particolare, i giudici ricordano che, ai sensi dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (Bolkestein), la procedura competitiva rappresenta la regola generale per l’assegnazione delle concessioni, salvo che l’amministrazione dimostri con un’adeguata istruttoria che la risorsa naturale non sia scarsa.

L’ordinanza richiama inoltre la precedente decisione del Consiglio di Stato n. 4480/2024, che aveva imposto al medesimo Comune di avviare le gare e aveva disapplicato la normativa nazionale di proroga automatica delle concessioni, ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione Europea (art. 49 TFUE).

Piani comunali delle coste e indennizzi: nessun blocco alle gare


Un ulteriore punto chiarito riguarda l’assenza del piano comunale delle coste (PCC), che – secondo i giudici – non può costituire motivo per sospendere le procedure di gara, purché esista un piano regolatore comunale o regionale con indicazioni sufficientemente dettagliate (Cons. Stato, Sez. VII, 7 febbraio 2025, n. 971; n. 4788/2014).

L’individuazione dei lotti e delle aree oggetto di concessione può dunque avvenire anche in assenza del PCC, a condizione che non vi siano lacune tali da compromettere la legittimità della selezione.

Altro tema centrale è quello degli indennizzi per gli investimenti non ammortizzati dai concessionari uscenti. Il Consiglio di Stato osserva che la loro mancata previsione nei bandi non comporta di per sé l’illegittimità delle procedure, in linea con la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 luglio 2024 (causa C-598/22) e con le successive decisioni di Palazzo Spada (Cons. Stato, Sez. VII, 14 ottobre 2025, n. 8014; 4 aprile 2025, n. 2907).

L’interesse pubblico e la sospensione della sentenza di primo grado


Il Collegio riconosce anche la sussistenza del periculum in mora, evidenziando come l’interruzione delle procedure di aggiudicazione avrebbe comportato un danno grave e irreparabile per l’interesse pubblico, compromettendo la possibilità di completare in tempo utile i lavori preparatori per la stagione balneare 2026.

Per tale motivo, l’ordinanza sospende l’esecutività della sentenza del TAR Puglia n. 1207/2025, fissando l’udienza pubblica di merito al 10 marzo 2026, in attesa della definizione del giudizio.

Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche affrontate.

Giurisprudenza collegata


La decisione si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato che mira ad assicurare il rispetto dei principi europei di concorrenza, trasparenza e imparzialità nelle concessioni demaniali:
Cons. Stato, Sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4480 – obbligo di gara per le concessioni balneari e disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con la direttiva Bolkestein.
Cons. Stato, Sez. VII, 4 aprile 2025, n. 2907 – l’assenza del decreto sugli indennizzi non impedisce la pubblicazione dei bandi.
Corte di Giustizia UE, 11 luglio 2024, causa C-598/22 – legittimità della mancata previsione di indennizzi nei bandi, se gli investimenti
risultano già ammortizzati.

► Vedi anche: Concessioni balneari: il TAR Lecce annulla le gare senza Piano delle Coste e senza indennizzi per gli uscenti

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