Con una nota congiunta, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero del Turismo hanno adottato le Linee guida di coordinamento tra l’istituto dei pacchetti turistici e servizi turistici collegati e l’uso a fini commerciali delle unità da diporto. Il documento chiarisce come si intersecano il Codice del turismo (d.lgs. 79/2011) e il Codice della nautica da diporto (d.lgs. 171/2005), definendo il perimetro dell’attività di intermediazione delle agenzie, quando si applica la disciplina sui pacchetti turistici e quando rileva, invece, solo l’uso commerciale dell’imbarcazione, con l’obiettivo dichiarato di garantire uniformità applicativa e maggiore certezza nei controlli.
Cosa disciplinano le nuove linee guida
Il documento ministeriale interviene su un nodo che, nella prassi, crea spesso incertezze per operatori turistici, armatori e autorità di controllo: il coordinamento tra:
• il Codice del turismo (d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79), che disciplina i pacchetti turistici e i servizi turistici collegati;
• il Codice della nautica da diporto (d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171), che regola, tra l’altro, l’uso a fini commerciali delle unità da diporto.
Le linee guida ricordano che l’uso commerciale delle unità da diporto è regolato in particolare dall’art. 2 del d.lgs. 171/2005 e dai successivi artt. 42–49-bis, che definiscono lo schema dei contratti di locazione e noleggio dell’unità.
Sul fronte turistico, l’offerta di imbarcazioni da diporto rientra a pieno titolo tra i servizi turistici che le agenzie di viaggio possono inserire nei pacchetti o proporre come servizi collegati, nel quadro delineato dal d.lgs. 79/2011 e dalla direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici.
L’obiettivo delle linee guida è duplice:
• uniformare l’interpretazione delle norme da parte delle amministrazioni e degli operatori;
• agevolare i controlli delle autorità di polizia marittima e turistica, riducendo il rischio di contenzioso.
Quando l’agenzia è solo intermediaria: pacchetti sì, esercizio della navigazione no
Un punto centrale del documento riguarda la qualificazione dell’attività svolta dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici che inseriscono un’unità da diporto nel proprio prodotto turistico.
Le linee guida descrivono uno scenario frequente:
• l’operatore non gestisce direttamente l’unità da diporto;
• mette in contatto armatore/proprietario e utente finale;
• svolge una mera attività di intermediazione, senza assumere in proprio l’esercizio della navigazione né le relative responsabilità.
In questa configurazione:
• l’attività rientra nell’ambito del Codice del turismo (d.lgs. 79/2011) e della direttiva UE 2015/2302;
si applicano anche le norme generali sulla mediazione di cui agli artt. 1754 e seguenti c.c., che regolano la figura del mediatore;
• l’attività dell’intermediario esula dal perimetro applicativo del d.lgs. 171/2005, perché non integra esercizio di attività di navigazione, presupposto dell’eventuale abusivo esercizio di attività commerciale sull’unità.
In altri termini:
Se l’agenzia si limita a mettere in relazione armatore e cliente, senza gestire direttamente l’unità da diporto, resta soggetta alla normativa su pacchetti e servizi turistici e alla disciplina civilistica della mediazione, non alle regole sul noleggio/locazione di unità da diporto.
Le linee guida precisano che questa impostazione vale anche se il conduttore (locatario) si avvale di un professionista terzo (in possesso di titolo abilitante) per supporto alla navigazione, tramite contratti di collaborazione. In tale ipotesi:
• il professionista presta una obbligazione di mezzi,
• ma la responsabilità per la navigazione resta in capo al conduttore.
Il ruolo del Codice della nautica nei rapporti tra armatore e fruitore
Le linee guida chiariscono che, per i rapporti tra le parti del contratto di locazione o noleggio – cioè tra armatore/proprietario e fruitore dell’unità – resta pienamente applicabile il Codice della nautica da diporto.
In particolare:
• il d.lgs. 171/2005 continua a disciplinare l’uso a fini commerciali delle unità da diporto,
• il contratto di locazione/noleggio resta il fulcro del rapporto giuridico tra proprietario e conduttore, con gli obblighi e responsabilità tipici del settore.
La linea di demarcazione tracciata dal documento è quindi chiara:
• lato turismo, l’offerta dell’unità in quanto “servizio” da inserire in un pacchetto riguarda il Codice del turismo e la direttiva UE sui pacchetti;
• lato nautica, la gestione dell’unità in sé e il rapporto di locazione/noleggio tra armatore e fruitore finale rimangono regolati dal d.lgs. 171/2005.
Questa distinzione è particolarmente utile anche per gli organi di controllo (Capitanerie, Guardia di finanza, Polizia giudiziaria marittima), che devono distinguere tra:
• verifiche sul regolare esercizio dell’attività commerciale di noleggio/locazione,
• controlli legati alla tutela del turista-consumatore nell’ambito di pacchetti o servizi collegati.
Documentazione di bordo: perché è decisiva nei controlli
Un ulteriore passaggio delle linee guida riguarda gli obblighi documentali.
Per agevolare i controlli in mare o nei porti, il documento sottolinea che tutte le vicende di utilizzazione commerciale dell’unità da diporto devono emergere:
• in modo chiaro e trasparente dalla documentazione di bordo;
• includendo anche i contratti di collaborazione professionale tra il conduttore e i terzi (es. skipper o comandante professionale).
Questo accorgimento consente alle autorità:
• di ricostruire immediatamente chi è il soggetto responsabile della navigazione (armatore, locatario, comandante);
• di verificare se l’eventuale attività commerciale sia svolta nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della nautica e dalla normativa di settore (abilitazioni, titoli professionali, limiti operativi).
Per gli operatori turistici e per gli armatori si tratta, in pratica, di:
• standardizzare contratti e clausole in modo da riflettere fedelmente l’assetto dei rapporti;
• garantire che a bordo vi sia sempre la versione aggiornata della documentazione, così da ridurre contestazioni e blocchi dell’attività in fase di controllo.
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