Pubblichiamo la Nota ANCI a cura dell’Area Attività Produttive recante una informativa sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 163/2025, con cui la Consulta ha annullato tre capisaldi del D.M. 226/2024 sulla tenuta del foglio di servizio elettronico (FDSE) per il noleggio con conducente (NCC). La Corte ha giudicato sproporzionati e non riconducibili alla “tutela della concorrenza” il vincolo dei 20 minuti tra prenotazione e inizio corsa, il divieto di contratti di durata con intermediari e l’obbligo di usare esclusivamente l’app ministeriale. Confermata la necessità di un equilibrio tra libertà economica degli NCC e tutela del servizio taxi, ma entro limiti ragionevoli e coerenti con i principi costituzionali.
Indice
La pronuncia: limiti alla competenza statale quando le misure diventano sproporzionate
La Nota ANCI illustra i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 163/2025, con cui la Regione Calabria ha visto accolti i conflitti di attribuzione sollevati contro il D.M. 226/2024 sulla disciplina del FDSE per NCC.
Secondo la Corte, la materia della tutela della concorrenza può legittimamente implicare interventi statali anche analitici, persino in ambiti di competenza regionale come il trasporto pubblico locale. Tuttavia, la potestà legislativa statale incontra un limite preciso: deve restare proporzionata e ragionevole rispetto alla finalità perseguita—cioè garantire che il servizio taxi, soggetto a obbligo di prestazione e tariffe amministrate, non sia indebitamente aggirato da pratiche elusivamente assimilabili al trasporto non di linea rivolto a un’utenza indifferenziata.
Il D.M. 226/2024, secondo la Consulta, travalica tali limiti.
Tre misure illegittime: perché la Corte le ha annullate
1. Il vincolo dei 20 minuti tra prenotazione e inizio servizio NCC
La Consulta ritiene sproporzionato il vincolo temporale minimo di 20 minuti nei casi in cui la corsa non inizi dalla rimessa.
La misura è giudicata:
• non idonea rispetto alla finalità antielusiva;
• eccessivamente restrittiva della libertà d’impresa;
• già indirettamente censurata nella sentenza n. 56/2020.
Rende ingiustificatamente meno competitivo il servizio NCC, senza offrire vantaggi concreti né al sistema taxi né all’utenza.
2. Il divieto di contratti di durata con soggetti che svolgono anche indirettamente attività di intermediazione
Il decreto vietava a hotel, tour operator, agenzie viaggi o altre realtà che svolgono attività anche indiretta di intermediazione di stipulare contratti continuativi con NCC.
La Corte ritiene tale divieto irragionevole perché:
• limita l’autonomia contrattuale;
• ostacola servizi organizzati e programmabili per i clienti;
• non è proporzionato rispetto al fine di evitare forme di “pseudo taxi”.
L’obiettivo concorrenziale può essere perseguito con strumenti meno invasivi.
3. L’obbligo esclusivo di utilizzare l’app ministeriale per il FDSE
La terza censura riguarda l’articolo del decreto che imponeva l’utilizzo esclusivo dell’applicativo ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico.
La Corte lo considera:
• sproporzionato;
• lesivo della libertà di iniziativa economica;
• contrario al principio di neutralità tecnologica, secondo cui l’amministrazione non può imporre un’unica soluzione tecnologica se esistono alternative equivalenti.
Le esigenze di controllo possono essere garantite senza imporre un monopolio digitale.
Effetti della decisione: norme e circolari annullate
La Corte ha pertanto annullato:
1) il decreto 16 ottobre 2024, n. 226, recante la disciplina delle modalità di tenuta e di compilazione del foglio di servizio elettronico (FDSE) per il servizio di noleggio con conducente (NCC), limitatamente a:
a) l’art. 4, comma 3, che introduce il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la
prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992;
b) gli artt. 2, comma 1, lettere h) ed m), e 5, che impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione;
c) gli artt. 2, comma 1, lettera b), e 3, che impongono all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico;
2) la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2024, prot. n. 34247, nei punti da 2 a 6, là dove danno attuazione agli artt. 2, comma 1, lettere b), h) ed m), 3, 4, comma 3, e 5 del d. . n. 226 del 2024;
b) la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2024, prot. n. 36861, limitatamente alle fasi 2, 3 e 4.
Una regolazione che deve essere equilibrata e non penalizzante
La Consulta ribadisce che la tutela della concorrenza tra taxi e NCC è un obiettivo legittimo dello Stato, ma non può tradursi in restrizioni che stravolgono l’assetto economico del settore NCC né comprimono eccessivamente l’autonomia degli operatori.
Ora sarà necessario un intervento normativo più equilibrato, coerente con:
• libertà di impresa;
• neutralità tecnologica;
• autonomia contrattuale;
• esigenze del mercato turistico e della mobilità urbana;
• ruolo delle Regioni nella disciplina del trasporto non di linea.
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