Ammesso l’accesso civico generalizzato al canone unico patrimoniale se il Comune non dimostra il “pregiudizio concreto” agli interessi economici e commerciali che le imprese interessate possono subire dalla ostensione.
Lo ha precisato il TAR Veneto Venezia, con sentenza n. 2049/2025.
La questione affrontata
Nel caso esaminato la Società ricorrente aveva presentato ad un Comune un’istanza di accesso ad informazioni e documenti, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, chiedendo di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato inerente gli avvisi di pagamento per il canone unico patrimoniale di occupazione suolo pubblico e esposizione pubblicitaria emessi dal Comune negli ultimi dieci anni per messaggi pubblicitari all’interno degli impianti sportivi comunali.
L’istanza era stata respinta poiché, secondo l’Ente, la Società non avrebbe avuto interesse alle informazioni richieste che, se conosciute, avrebbero comportato la diffusione di dati afferenti a posizioni tributarie di soggetti terzi in violazione del diritto alla riservatezza.
Seguiva il ricorso al TAR poiché, secondo la Società, il Comune non avrebbe svolto alcuna effettiva valutazione comparativa tra l’interesse alla trasparenza e la riservatezza dei terzi, né avrebbe dato comunicazione dell’istanza agli eventuali controinteressati.
In ogni caso, secondo la Società, il richiamo alla tutela della privacy era inconferente per la parte dell’istanza concernente il numero complessivo degli avvisi di pagamento, trattandosi di un dato meramente quantitativo e dunque pienamente accessibile («conoscere quanti avvisi di pagamento siano stati emessi negli ultimi dieci anni»).
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Ammesso l’accesso civico generalizzato al canone unico patrimoniale
Approfondimento di Salvio Biancardi
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