Il caso: trasferimento di residenza per un ambulante itinerante

Quali adempimenti sono necessari?

23 Gennaio 2026
Modifica zoom
100%

Indice

Il caso


Un operatore è titolare di:
autorizzazione per commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
SCIA per commercio online.
Successivamente:
• cambia residenza;
• cambia anche la sede dell’attività, trasferendosi in un altro Comune.
L’operatore chiede se:
• debba presentare una SCIA di cessazione per l’e-commerce nel Comune di provenienza e una nuova SCIA nel Comune di destinazione;
• debba chiedere al nuovo Comune la presa in carico della licenza per commercio itinerante su area pubblica.

La soluzione operativa


Premesso che tutti coloro che sono abilitati a effettuare la vendita di prodotti, sia come commercianti in sede fissa che su area privata o anche artigiani, possono liberamente effettuare la vendita on line senza alcuna necessità di presentare ulteriore SCIA, l’operatore su area pubblica per avviare la propria attività di itinerante può presentare SCIA in qualsiasi comune italiano nel quale poi avvierà in concreto l’attività e quindi il vincolo della residenza in un determinato comune non sarà più necessario. L’interessato dovrà invece comunicare al registro delle imprese la variazione che ha apportato alla propria sede.

Riferimenti normativi


D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 28 – Commercio su aree pubbliche (forma itinerante)
D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, artt. 64 e 71 – Attività commerciali e requisiti
D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 68 (richiamo al commercio elettronico nei regimi amministrativi)
D.lgs. 70/2003 – Commercio elettronico (attuazione direttiva e-commerce)
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19 – SCIA
D.lgs. 222/2016, Tabella A – Regimi amministrativi delle attività commerciali
Codice civile, art. 2196 e ss. – Iscrizione e variazioni nel Registro delle imprese
Normativa camerale (CCIAA) – Comunicazione unica e variazioni sede

📌In sintesi


Nel caso di cambio di residenza e trasferimento dell’attività in altro Comune:
Commercio elettronico (e-commerce)
non richiede una SCIA autonoma se svolto come modalità accessoria alla vendita;
non è necessario presentare: né SCIA di cessazione nel Comune di origine;
né nuova SCIA nel Comune di destinazione;
Commercio su area pubblica in forma itinerante
l’attività può essere esercitata su tutto il territorio nazionale;
non è necessario chiedere “presa in carico” al nuovo Comune;
viene meno il vincolo della residenza nel Comune autorizzante;
Adempimenti obbligatori
comunicare la variazione di sede al Registro delle imprese (CCIAA);
aggiornare eventuali dati amministrativi e fiscali connessi all’attività;
➡️ In conclusione, il trasferimento non comporta nuovi titoli abilitativi, ma solo l’aggiornamento dei dati presso il Registro delle imprese, restando valide le abilitazioni già possedute.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento