Con il decreto del 5 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato le linee guida previste dall’articolo 11 della legge n. 214 del 2023.
Le prescrizioni sono definite espressamente come vincolanti e mirano a uniformare i bandi predisposti dai Comuni, conciliando apertura alla concorrenza, tutela dell’esperienza professionale, continuità occupazionale e qualità dell’offerta commerciale.
Per gli uffici commercio si apre quindi una fase operativa delicata. I nuovi bandi dovranno rispettare una struttura di punteggi precisa, distinguere tra criteri obbligatori e integrativi e prevedere meccanismi di controllo sugli impegni assunti dagli operatori.
Indice
- Concessioni di dieci anni, ma con una disciplina flessibile per le fiere
- Chi può partecipare alla selezione
- I 60 punti dei criteri obbligatori
- Come si calcolano anzianità e stabilità occupazionale
- I 40 punti dei criteri integrativi
- Impegni triennali e rischio di decadenza
- Limite di due o tre posteggi per operatore
- Parità di punteggio e controlli comunali
Concessioni di dieci anni, ma con una disciplina flessibile per le fiere
La durata ordinaria delle concessioni è fissata in dieci anni. Il regime comprende i posteggi nei mercati, quelli isolati e i chioschi, compresi gli spazi destinati ad attività artigianali, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di quotidiani e periodici e vendita da parte dei produttori agricoli.
Il Comune, una volta accertata la disponibilità dei posteggi, deve predisporre una procedura di evidenza pubblica e rendere noto l’avvio della selezione tramite un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Per le fiere, tuttavia, la durata decennale non opera in modo automatico. Le linee guida distinguono tra manifestazioni stabilmente radicate e appuntamenti occasionali.
Una concessione di dieci anni può essere giustificata quando la fiera è storicamente consolidata e inserita nella programmazione dell’ente per un periodo altrettanto lungo. Per le manifestazioni sporadiche, legate a eventi contingenti o non stabilmente programmate, la durata deve invece essere allineata alla singola fiera o alle annualità effettivamente previste.
I dieci anni rappresentano dunque, per le fiere, un limite massimo e non una durata necessariamente uniforme. Il Comune dovrà motivare la scelta tenendo conto della continuità della manifestazione e della necessità di non penalizzare gli investimenti degli operatori.
Chi può partecipare alla selezione
Alle procedure possono partecipare le imprese regolarmente costituite, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, purché siano in possesso dei requisiti di onorabilità e, quando richiesti, professionali previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
Il decreto costruisce una graduatoria basata su 100 punti complessivi. Sessanta punti sono riservati ai criteri obbligatori, mentre i restanti quaranta riguardano elementi integrativi legati alla qualità dell’offerta e del servizio.
Il sistema mira a evitare due rischi opposti: da un lato, l’assegnazione basata esclusivamente sull’anzianità, che potrebbe consolidare indefinitamente le posizioni degli operatori uscenti; dall’altro, una selezione che ignori il patrimonio professionale e commerciale maturato nel settore.
I 60 punti dei criteri obbligatori
Il primo criterio premia la stabilità occupazionale, fino a un massimo di cinque punti. L’impresa deve impegnarsi a mantenere per almeno tre anni il personale impiegato nel posteggio oppure ad assumere lavoratori provenienti da imprese non più assegnatarie.
Sono equiparati ai dipendenti anche i collaboratori familiari dell’impresa familiare. Il punteggio è calcolato in proporzione al numero delle persone interessate. Il mancato rispetto dell’impegno deve determinare la decadenza dalla concessione.
Il criterio più rilevante è l’anzianità nell’esercizio dell’impresa, alla quale possono essere attribuiti fino a 35 punti.
L’esperienza deve essere dimostrata attraverso l’iscrizione storica nel Registro delle imprese come attività operante nel commercio su aree pubbliche nel settore oggetto della gara o in un comparto analogo.
L’anzianità maturata in un settore analogo viene valutata con una riduzione del 30%. In caso di cessione d’azienda, il requisito è riconosciuto all’ultimo cessionario, che subentra nell’avviamento e nell’organizzazione economica dell’attività.
Altri 15 punti fissi sono attribuiti al soggetto che, alla data di presentazione della domanda, esercita direttamente nel posteggio messo a gara. La durata della permanenza non determina un punteggio crescente: la scelta serve a evitare che gli operatori presenti da più tempo acquisiscano un vantaggio tale da precludere l’accesso ai nuovi concorrenti.
Gli ultimi cinque punti obbligatori sono riservati alle microimprese, cioè alle attività con meno di dieci occupati e un fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a due milioni di euro.
Come si calcolano anzianità e stabilità occupazionale
L’Allegato 1 al decreto contiene le formule da utilizzare per i criteri soggetti a progressione aritmetica. Il sistema applica il metodo della proporzionalità lineare.
Il valore dichiarato da ciascun concorrente viene rapportato al valore più elevato tra quelli presentati in gara e moltiplicato per il punteggio massimo disponibile.
Per la stabilità occupazionale, la formula è:
numero degli addetti del concorrente ÷ numero massimo di addetti dichiarato in gara × 5.
Per l’anzianità d’impresa:
anni di attività del concorrente ÷ maggiore anzianità registrata tra i partecipanti × 35.
Il punteggio dipende quindi dalla composizione concreta delle domande. La migliore offerta determina il valore massimo e diventa il parametro per il calcolo di tutte le altre.
Quando l’esperienza è stata maturata in un settore analogo, il risultato deve essere ulteriormente moltiplicato per 0,70, applicando così la riduzione del 30% prevista dalle linee guida.
I 40 punti dei criteri integrativi
La seconda parte della graduatoria valorizza elementi collegati alla qualità dell’attività e al servizio reso agli utenti.
L’anzianità di spunta sull’intero mercato può attribuire fino a cinque punti. Il punteggio è organizzato per fasce: un punto per meno di 50 giornate, due da 51 a 150, tre da 151 a 300, quattro da 301 a 450 e cinque oltre le 450 giornate.
Quando un operatore presenta domanda per più posteggi nello stesso mercato, l’anzianità di spunta può essere utilizzata per una sola domanda.
Sono inoltre previsti:
• otto punti per l’offerta di prodotti alimentari o artigianali tipici e di qualità, quando almeno il 50% della merce proviene dal territorio regionale;
• sette punti per l’impegno alla consegna a domicilio;
• due punti per progetti innovativi o compatibili con il contesto architettonico;
• sei punti per l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
• sette punti per la partecipazione a corsi di formazione professionale o linguistica.
Il Comune può aggiungere ulteriori criteri per un massimo di cinque punti. Questi devono riguardare la qualità dell’offerta o il livello del servizio e non possono riprodurre quelli già previsti né assumere un peso determinante sull’esito della selezione.
Impegni triennali e rischio di decadenza
Le dichiarazioni che comportano un impegno futuro devono avere una durata minima di tre anni.
La regola riguarda, ad esempio, il mantenimento del personale, la vendita prevalente di prodotti tipici e il servizio di consegna a domicilio. L’operatore non può quindi ottenere il punteggio promettendo un’attività limitata a pochi mesi.
Il Comune deve verificare il rispetto degli impegni attraverso sopralluoghi, ispezioni o altri controlli. In caso di inadempimento, le linee guida prevedono la decadenza dalla concessione.
L’obbligo si trasferisce anche al subentrante. In caso di cessione temporanea o definitiva dell’azienda o del ramo d’azienda, il nuovo titolare deve continuare a rispettare gli impegni valorizzati nel bando.
Per gli uffici sarà quindi necessario trasformare le dichiarazioni presentate in gara in prescrizioni puntuali del titolo concessorio. Gli obblighi devono essere misurabili, documentabili e verificabili durante l’intera fase iniziale del rapporto.
Limite di due o tre posteggi per operatore
Per tutelare la concorrenza e garantire la pluralità dell’offerta, il decreto limita il numero di concessioni assegnabili allo stesso soggetto nella medesima area mercatale.
Se il mercato o la fiera dispone di non più di cento posteggi, un operatore può ottenere al massimo due concessioni. Se i posteggi sono più di cento, il limite sale a tre.
Nel calcolo assume rilievo anche la partecipazione di controllo. La disposizione mira a evitare che il limite venga aggirato attraverso società formalmente distinte, ma riconducibili allo stesso soggetto economico.
Se, conclusa la selezione, rimangono spazi liberi per insufficienza delle domande, questi devono essere offerti in via prioritaria agli operatori inseriti nella graduatoria degli spuntisti, purché non siano già titolari di un altro posteggio nello stesso mercato.
Gli ulteriori posteggi rimasti disponibili possono essere assegnati ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria, nel rispetto del tetto massimo di due o tre concessioni.
Parità di punteggio e controlli comunali
In caso di parità prevale l’impresa con la maggiore anzianità, documentata mediante l’iscrizione storica nel Registro delle imprese.
Per i Comuni, la fase istruttoria richiede quindi controlli puntuali su anzianità aziendale, settore di attività, giornate di spunta, requisiti dimensionali della microimpresa, numero degli addetti e rapporti di controllo tra società.
Il bando dovrà inoltre spiegare in modo trasparente le formule, le riduzioni e i criteri utilizzati. Poiché alcuni punteggi dipendono dal valore massimo registrato tra i partecipanti, la graduatoria definitiva potrà essere calcolata soltanto dopo l’esame di tutte le domande.
La nuova disciplina non si esaurisce nell’assegnazione. Gli enti dovranno programmare controlli successivi sugli impegni premiati e gestire eventuali procedimenti di decadenza.
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