Il caso
Un Comune chiede di chiarire se l’attività svolta da società finanziarie e intermediari del credito, consistente nella promozione, nel collocamento o nell’intermediazione di prodotti e servizi finanziari, sia soggetta a:
• obblighi di comunicazione al SUAP;
• SCIA o altri titoli abilitativi comunali;
• specifici adempimenti amministrativi locali.
Si richiede inoltre di individuare il corretto inquadramento normativo dell’attività.
La soluzione operativa
Preliminarmente si ritiene opportuno specificare che le società finanziarie sono intermediari che erogano direttamente prestiti e finanziamenti (istituti di credito specializzati ex art. 106 Testo Unico Bancario), mentre l’intermediazione del credito è quella attività di mediazione o agenzia che mette in contatto clienti con banche/finanziarie per ottenere credito, senza erogarlo direttamente, e che si divide nelle figure di: mediatore creditizio (Professionista indipendente che mette in relazione banche/finanziarie con la clientela per la concessione di finanziamenti. Opera su mandato di più istituti) e Agente in Attività finanziaria (Promuove prodotti di un solo intermediario finanziario/banca con mandato esclusivo). Queste ultime figure devono essere iscritte nell’elenco apposito tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). In estrema sintesi di quanto premesso, la società finanziaria eroga il denaro, l’intermediario del credito ti aiuta a reperirlo. Ciò premesso le attività di intermediazione finanziaria non sono tenute a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998 non essendo la loro attività di tipo commerciale, ma di fornitura di servizi, ricordando, comunque, che i locali ove insistono tali attività devono rispettare la compatibilità/destinazione d’uso con le previsioni del Piano Regolatore Generale e gli altri strumenti urbanistici che il Comune si è dato.
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