dal Sole 24 Ore
La Corte di giustizia Ue ha piantato ieri un paletto destinato a cambiare volto al project finance negli appalti pubblici. Con una sentenza attesa da mesi dall’esito quasi scontato i giudici di Lussemburgo hanno tirato una riga: il diritto di prelazione nei partenariati pubblici privati confligge con i principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.
Una pronuncia destinata a riverberarsi sulla tormentata gara per la concessione dell’autostrada del Brennero, la A22. La vicenda giuridica (causa C810/24) nasce da una vertenza italiana sorta nel 2023 tra Urban Visione il Comune di Milano all’esito di una procedura di gara per la fornitura e la gestione per 24 anni di 110 servizi igienici pubblici automatizzati per un controvalore di 34 milioni di euro in cambio di una serie di postazioni pubblicitarie. La gara, inizialmente vinta da Urban Vision, è stata poi assegnata al promotore: un raggruppamento di imprese tornato in pista facendo leva sul diritto di prelazione. Il meccanismo contestato è noto: un operatore privato propone, l’Amministrazione valuta e approva, poi mette a gara. Alla fine, però, se il promotore non vince, può “pareggiare” l’offerta migliore entro quindici giorni e prendersi comunque la concessione, rimborsando al vincitore i costi di preparazione entro un tetto fissato (2,5%).
Per la Corte questo scardina il principio di parità di trattamento della direttiva concessioni 2014/23: consente, di fatto, a uno solo di rientrare in partita aggiustando il tiro sull’offerta economica. Una corsia preferenziale che i vari Codici degli appalti hanno replicato di volta in volta per rendere più appetibile uno strumento, quello del Pf, largamente marginalizzato. E che trova spazio anche nel recente Correttivo finito sotto la lente di Bruxelles a ottobre con l’avvio di una messa in mora nei confronti dell’Italia.
Ora questa nuova spallata. «La presentazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa non assicura di vincere la gara», con una distorsione della concorrenza che collide con l’obbligo di valutare le offerte «in condizioni di concorrenza effettiva». I giudici non potrebbero essere più espliciti e chiamano in causa tra l’altro la direttiva sulle concessioni: il faro per le gare è e deve essere la condizione di parità tra imprese che non può essere messa in discussione. Ora però bisognerà calare la decisione sul piano di realtà. Il primo dossier della lista è quello delicato della gara per la concessione dell’autostrada del Brennero, la A22.È anche qui che la sentenza europea è destinata a incidere dopo il riavvio del bando del MIT con un percorso a singhiozzo tra stop and go impressi proprio dal diritto di prelazione contestato a più riprese da Bruxelles. Al punto che, a quanto si apprende, il MIT avrebbe già aggiustato il tiro pronto a espungere il diritto di prelazione nelle prossime lettere di invito a manifestare interesse accogliendo così l’orientamento comunitario. Ma con un dossier che si chiude un altro potrebbe aprirsi a breve: alla scadenza della concessione della Brescia-Padova cerchiata sul calendario per la fine dell’anno, l’autostrada potrebbe passare nelle mani di Cav, di proprietà della Regione Veneto, con un affidamento diretto e dunque senza gara.
* Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 5 febbraio 2026 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)
Ancora uno stop alla prelazione negli appalti di project finance
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