Il caso
Più titolari di licenza ai sensi dell’art. 69 TULPS per attrazioni dello spettacolo viaggiante presentano istanza per installare, ciascuno la propria attrazione, nello stesso spazio pubblico e nello stesso periodo.
Nel caso concreto, le attrazioni sono complessivamente sette; per ciascuna sono stati prodotti:
• licenza TULPS;
• verbale di collaudo;
• copertura assicurativa.
Il Comune, valutata la possibilità di concedere l’area a tutti i richiedenti, si interroga sulla correttezza della richiesta di un piano della sicurezza congiunto.
La soluzione operativa
Anche se il Ministero dell’Interno nella risoluzione 557/PAS/U/005089/13500 A (8) del 14/3/2013 ha indicato che non esiste una specifica disposizione che qualifichi il “parco divertimenti” in relazione alla sua consistenza e quindi la verifica di agibilità, indica la nota ministeriale, deve essere decisa, volta per volta, dagli uffici sulla base “dell’esperienza e del buon senso”. A nostro avviso quindi si dovrà verificare l’ampiezza dell’area, se sussistono i requisiti per l’avvicinamento dei mezzi di soccorso come indicati al titolo II punto 2.1.3 della regola tecnica.
Si dovrà inoltre verificare il rispetto della distanza fra le varie attrazioni e l’esistenza delle vie di fuga che consentono un immediato deflusso del pubblico.
Sulla base di tali valutazioni si dovrà decidere se sia sufficiente un piano della sicurezza o la valutazione da parte della commissione di vigilanza.
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Riferimento normativi
• Art. 69 R.D. 773/1931 (TULPS) – Licenza per spettacoli viaggianti
• Art. 80 R.D. 773/1931 (TULPS) – Agibilità dei locali e luoghi di pubblico spettacolo
• Artt. 141 e ss. R.D. 635/1940 (Reg. TULPS) – Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
• D.M. 18 maggio 2007 – Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante
• D.M. 19 agosto 1996 – Regole tecniche di prevenzione incendi per locali di pubblico spettacolo (Titolo II, es. accessi e mezzi di soccorso)
• Risoluzione Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/005089/13500 A(8) del 14/3/2013 – Qualificazione del “parco divertimenti” e valutazione caso per caso
• Normativa locale/regolamenti comunali – Concessione e utilizzo del suolo pubblico
📌In sintesi
Per l’installazione contestuale di più attrazioni di spettacolo viaggiante nello stesso spazio occorre:
• verificare la validità delle singole licenze ex art. 69 TULPS, dei collaudi e delle coperture assicurative;
• valutare complessivamente l’evento per stabilire se si configuri un insieme unitario assimilabile a parco divertimenti;
• accertare le condizioni di sicurezza dell’area (accessibilità ai mezzi di soccorso, distanze tra attrazioni, vie di esodo);
• applicare le prescrizioni del D.M. 18 maggio 2007 e della normativa antincendio (D.M. 19 agosto 1996);
• decidere, caso per caso, se sia necessario:
un piano di sicurezza unitario, oppure
la valutazione della Commissione di vigilanza ex artt. 141 e ss. Reg. TULPS;
• considerare l’orientamento ministeriale secondo cui la qualificazione dell’area e delle attrazioni deve avvenire sulla base di valutazioni concrete, esperienza e buon senso amministrativo;
• coordinare gli operatori per garantire una gestione integrata della sicurezza.
➡️ La presenza di più attrazioni nello stesso luogo può richiedere una gestione unitaria della sicurezza, anche in assenza di una definizione normativa rigida di “parco divertimenti”.
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