Un tempo – non poi così remoto – il dato personale poteva apparire come un elemento quasi marginale dell’ordinamento giuridico: un frammento informativo che accompagnava l’attività amministrativa o economica senza pretendere particolare attenzione teorica.
Via via, invece, quel frammento ha assunto una funzione diversa, più simile a quella di una moneta epistemica con cui le società contemporanee acquistano conoscenza, prevedibilità e, in ultima analisi, potere decisionale.
Oggi, nell’ecosistema dell’intelligenza artificiale, il dato non è più soltanto informazione: è materia prima cognitiva, ingrediente fondamentale di processi che trasformano sequenze numeriche in valutazioni, previsioni e talvolta decisioni operative.
Questa metamorfosi del dato – da informazione accessoria a infrastruttura del sapere algoritmico – non ha tuttavia dissolto le categorie giuridiche tradizionali della responsabilità e della tutela dei diritti fondamentali; al contrario, ne ha reso più evidente la necessità.
Se l’intelligenza artificiale apprende dai dati e se tali dati possono riguardare direttamente o indirettamente le persone, allora il diritto è chiamato a presidiare il punto di contatto tra informazione e decisione, tra tecnologia e libertà individuale.
Non sorprende, pertanto, che il legislatore europeo e quello nazionale abbiano scelto di affrontare la questione del trattamento dei dati personali non attraverso una proliferazione normativa autonoma, ma mediante un gioco di coordinamento tra discipline già esistenti e nuove regole settoriali.
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